Corte di Cassazione (2011/2026) –Verifica dello stato passivo: per i contratti per cui la prova scritta è imposta ad substantiam, la prova del contratto va data con documentazione avente data certa.
Corte di Cassazione, sez. I, 30 gennaio 2026, n. 2011 – Pres. Dott. Francesco Terrusi, Consigliere relatore dott. Filippo D’aquino
Fallimento – Stato passivo – Documentazione bancaria – Forma scritta ad substantiam– Data certa – Prova.
In sede di verifica dello stato passivo, nel caso in cui si verta in tema di contratti per i quali la prova scritta è imposta ad substantiam, quali i contratti bancari per i quali la forma scritta è imposta dall’art. 117, I° D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), la prova del contratto va data con documentazione avente data certa e tale prova non può essere assolta o surrogata da altri mezzi di prova. Difatti, la prova del contratto privo di data certa può essere data con ogni mezzo, «salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del contratto stesso; uno di questi casi è il contratto per il quale la forma scritta è imposta sotto pena di nullità. In tale ultimo caso, l’assenza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto non può essere sostituita da altra prova ed il creditore, conseguentemente, non può far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito che si fondi sul detto titolo negoziale. (avv. Federica Cella – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-30-gennaio-2026-n-2011-pres-terrusi-est-daquino
[In questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 maggio 2025, n. 14585, in https://www.unijuris.it/node/8499; Cass., Sez. 1, 16 novembre 2022, n. 33724 https://www.unijuris.it/node/6611; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 maggio 2025, n, 13493, inhttps://www.unijuris.it/node/8467]
