Corte di Cassazione (880/2026) – L’imprenditore agricolo, organizzato in forma cooperativa e assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, non può accedere alla procedura di accordo con i creditori prevista dalla L. 3/2012.
Corte di Cassazione, Sez I civ., 16 gennaio 2026, n. 880 – Pres. Francesco Terrusi, Tel. Cosmo Crolla.
Imprenditore agricolo organizzato in forma cooperativa – Assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa – Inammissibilità dell’accesso alla procedura di accordo di composizione della crisi ex L.3/20212 – Differenza rispetto all’imprenditore agricolo individuale o collettivo in stato di sovraindebitamento - Fondamento.
L’imprenditore agricolo organizzato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 228/2001, in forma cooperativa è assoggettato ex art. 2545 terdecies c.c., alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in quanto tale, non può avere accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. (Massima Ufficiale) [al riguardo, la Corte ha infatti sottolineato come la correlazione tra il dettato della norma generale di cui all’art. 6, comma 1, della legge 3/2012, che, nell’indicare le finalità perseguite dalla normativa, estromette dalle procedure di sovraindebitamento coloro che sono soggetti ad altre procedure concorsuali, e l’art. 2545 terdecies c.c., il quale, a sua volta, assoggetta la cooperativa agricola alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa (unica procedura concorsuale prevista per le cooperative qualora le stesse non esercitino anche attività commerciali), consente una interpretazione restrittiva dell’ambito soggettivo della disposizione di cui all’art. 7, comma 2 bis, della l. 3/2012 nel senso di escludere l’impresa agricola organizzata in forma di cooperativa dal perimetro di applicazione della disciplina del sovraindebitamento, ed ha, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: «l’imprenditore agricolo organizzato, ai sensi dell’art. 1, comma 2°, d.lvo 228/2001, in forma di cooperativa di imprenditori agricoli è assoggettato, ex art. 2545 terdecies c.c., alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in quanto tale, non ha accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all’art 3/2012, stante il divieto previsto dall’art. 6 della L. 3/2012»]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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