Corte di Cassazione (881/2026) – Reclamo avverso l’omologazione del concordato semplificato: non sono legittimati passivi necessari né l’ausiliario del tribunale, né il commissario liquidatore. Mancata comparizione del reclamante.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 gennaio 2026, n. 881 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Roberto Amatore.
Concordato semplificato – Reclamo avverso l’omologazione – Ausiliario nominato dal tribunale e commissario liquidatore - Necessaria legittimazione passiva – Esclusione – Fondamento.
Concordato semplificato – Reclamo avverso l’omologazione –Mancata comparizione in udienza del reclamante – Decisione da assumersi ciononostante nel merito – Necessario rinvio o pronuncia di non luogo a procedere - Esclusione.
Nel giudizio di reclamo relativo al provvedimento di omologazione del concordato semplificato, non rivestono il ruolo di contraddittori necessari né l’ausiliario nominato dal tribunale art. 25 sexies, comma 3, CCII, né il commissario liquidatore nominato con il decreto di omologazione. (Principio di diritto e Massima Ufficiale) [la Corte ha sottolineato che, infatti, doveva giungersi, con riferimento a quelle due figure nominate in sede di concordato semplificato alle stesse conclusioni cui si era pervenuti, nella vigenza della legge fallimentare, nel giudizio di omologazione del concordato preventivo e nelle relative appendici impugnatorie, con riferimento a quelle del commissario giudiziale e del liquidatore giudiziale, trattandosi al solito di figure ausiliarie del tribunale che rivestono solo ruolo e funzioni di vigilanza e informazione dell’organo giudiziario e non divenendo dunque parti “in senso sostanziale” del giudizio di omologazione perché non portatori di specifici interessi da far valere in sede giurisdizionale, né in nome proprio, né in veste di sostituti processuali]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Anche con riferimento al reclamo proposto avverso il provvedimento di omologa del concordato semplificato in cui il reclamante non sia poi comparso in udienza resta valido il principio già affermato dalla Corte con riferimento a un precedente relativo al reclamo ex art. 18 L.F. alla luce del quale, in caso di difetto di comparizione del reclamante all'udienza di trattazione, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere il reclamo nel merito, esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di non luogo a provvedere. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-16-gennaio-2026-n-881-pres-terrusi-est-amatore
[con riferimento alla prima massima e all’essere, ai sensi della legge fallimentare, il commissario giudiziale privo della legittimazione passiva nel procedimento di reclamo avverso il rigetto della domanda di omologazione del concordato preventivo, cfr. in questa rivista in motivazione: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2021, n. 16562 https://www.unijuris.it/node/5724; quanto all’avere il commissario liquidatore in sede di concordato con cessione dei beni legittimazione processuale solo nelle controversie relative a questioni liquidatorie e distributive: Corte di Cassazione, Sez. III civ., 27 giugno 2025 n. 17326 https://www.unijuris.it/node/8824 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 maggio 2025, n. 11601 https://www.unijuris.it/node/8452; con riferimento alla seconda massima: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 marzo 2020, n. 7121 https://www.unijuris.it/node/5231 (che però faceva riferimento alla mancata comparizione del reclamato)].
