Corte di Cassazione (17544/2025) – E’ inammissibile il ricorso volto a sanare o integrare una domanda di insinuazione al passivo di un credito di cui non sia stato specificato l’ammontare.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 giugno 2025, n. 17544 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Cosmo Crolla.
Domanda di insinuazione al passivo di un credito – Mancata indicazione del suo ammontare – Presentazione di un ricorso volto a sanare tale omissione – Inammissibilità- Motivo sottostante.
In tema di ammissione allo stato passivo, la mancata indicazione della somma del credito determina, ai sensi dell'art. 93, comma 4, l.fall., l'inammissibilità del ricorso, dovendosi escludere la possibilità di sanatoria o di integrazione, attesa l'inapplicabilità dell'art. 164 c.p.c., previsto solo in caso di nullità, e dell'art. 95 l.fall., che consente la presentazione di osservazioni scritte e documenti integrativi, ma non la modificazione della domanda. (Massima Ufficiale)
[in quella stessa direzione, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 febbraio 2023, n. 4632 https://www.unijuris.it/node/6815
