Tribunale di Reggio Emilia – Liquidazione controllata aperta su istanza del debitore: modalità di quantificazione da parte del giudice del compenso spettante al gestore che sia, come da richiesta dello stesso debitore, nominato anche liquidatore.

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Data di riferimento: 
02/09/2025

Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Procedure concorsuali, 02 settembre 2025 (data della pronuncia) – Pres. Simona Boiardi, Giud. Nicolò Stanzani Maserat e Daniela Mercadante.

Liquidazione controllata aperta su istanza del debitore – Domanda dallo stesso proposta - Liquidatore confermato dal giudice nella persona del gestore – Compenso dell’OCC – Carattere unitario per le due fasi, ante e post procedura – Fondamento.

In sede di liquidazione controllata aperta su istanza del debitore, alla luce del combinato disposto degli artt. 6 e 275 C.C.I. (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia alla luce del disposto dell’art. 270, secondo comma, lettera b) C.C.I. confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore, e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo. In tal caso il giudice dovrà, a tal fine, però verificare se l’accordo intercorso tra debitore e OCC rispetti i criteri di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, che regola tutti i compensi dell’OCC nelle varie procedure, tra cui anche il criterio stabilito dall’art.16, comma 5, secondo cui l’ammontare complessivo del compenso non può essere superiore al 5% di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 euro e al 10% del medesimo per le procedure con passivo inferiore. Trattasi di compenso da considerare in tal caso, in assenza di una qualche precisazione da parte dell’art. 18 del medesimo decreto, unitario per le due fasi, ante e post procedura, ciò, in particolare, in quanto il legislatore ha previsto un compenso unico anche in ipotesi particolari: ossia nel caso della conversione della procedura di composizione negoziata in liquidazione (art.18, comma secondo), nel caso di nomina di un liquidatore per l’esecuzione del piano (art.17, secondo comma) e nel caso di successione di più liquidatori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33597/CrisiImpresa?Compenso-unitario-nella-liquidazione-controllata

 

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