Tribunale di Bolzano – Proposta di concordato in continuità indiretta che contempli l’affitto dell’azienda con successivo aumento del capitale riservato all’affittuaria: non necessità dello svolgimento di una procedura competitiva.
Tribunale di Bolzano, Ufficio Procedure concorsuali, 19 dicembre 2025 (data della pronuncia) – Pres. Francesca Bortolotti, Rel. Cristina longhi, Giud. Thomas Fleischmann.
Concordato preventivo in continuità indiretta –– Affitto d’azienda e previsione di un successivo aumento di capitale riservato all’affittuaria – Non necessità dello svolgimento di procedure competitive – Inapplicabilità del regime delle offerte concorrenti - Fondamento.
Al concordato preventivo in continuità che preveda il coinvolgimento di nuovi soci mediante aumento di capitale sociale non si applica l’art. 91 C.C.I., norma che, da un punto di vista letterale, è ancor più chiara rispetto al previgente art. 163 bis L.F. nel delimitare l’ambito applicativo delle offerte concorrenti “esclusivamente” alla cessione dell’azienda, di un suo ramo o di specifici beni, con esclusione, dunque, di operazioni che incidano solamente sul capitale sociale. L’inserimento di tale avverbio (“esclusivamente), non presente nella previgente disposizione, è espressione della volontà del legislatore di delimitare il perimetro applicativo della norma, escludendo casi come quello in esame dall’ambito delle offerte concorrenti, poiché simili operazioni non prevedono la cessione dell’azienda o di suoi beni. In un concordato così strutturato, residua però, pur sempre, la possibilità per i creditori di presentare proposte concorrenti ex art. 90 C.C.I., norma che al comma sesto prevede espressamente che la proposta possa prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d’opzione. In definitiva, qualora non dovessero essere presentate eventuali proposte concorrenti ex art. 90 C.C.I., non si darà seguito ad alcuna procedura competitiva. [nello specifico la proposta di concordato prevedeva la continuità indiretta come basata sull’affitto dell’azienda stipulato per la durata di due anni anteriormente alla proposizione della domanda e su un successivo aumento di capitale riservato all’affittuaria]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/node/2499
[con riferimento alla precedente Legge Fallimentare, cfr. in questa rivista: Corte d'Appello di Venezia, Sez. I civ., 19 novembre 2021 https://www.unijuris.it/node/6201 e Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, 05 agosto 2019 https://www.unijuris.it/node/4831.
