Tribunale di Napoli - Composizione negoziata della crisi: istanze particolari di riconoscimento di misure protettive che non possono trovare accoglimento.

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Data di riferimento: 
04/02/2026

Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 04 febbraio 2026 (data della pronuncia) – Pres. Gian Piero Scoppa, Rel. Edmondo Cacace, Giud. Francesco Paolo Feo.

Composizione negoziata - Misure protettive del patrimonio – Riconoscibilità se finalizzate a tutelare beni, anche di terzi, necessari all’esercizio dell’impresa – Non tutelabilità dell’intero patrimonio dei fideiussori ma solo di specifici beni di proprietà degli stessi se svolgenti una tale funzione.

Composizione negoziata - Misure protettive – Istanza di riconoscimento di una misura specifica volta ad inibire agli istituti di credito la segnalazione delle sofferenze alla Banca d’Italia – Inaccoglibilità – Motivo sottostante.

L’interpretazione funzionale dell’art. 18, primo comma, C.C.I., come volto ad attribuire all’imprenditore in sede di composizione negoziata la facoltà di chiedere l’emanazione di misure protettive del patrimonio finalizzate alla ristrutturazione della di lui situazione debitoria e al superamento delle difficoltà economico-finanziarie della sua impresa, conduce ad ammettere anche l’estensione di dette misure rispetto a beni che non rientrano propriamente nella sfera giuridica del debitore (nel senso che quest’ultimo non è titolare di diritti reali sugli stessi) ma solo a condizione che siano comunque funzionali all’esercizio dell’impresa. Conseguenza di tale lettura è che le misure protettive non possano estendersi in modo globale anche al patrimonio di terzi prestatori di garanzia generica, quali i fideiussori dell’imprenditore debitore principale, potendo eventualmente riguardare soltanto specifici beni di cui i garanti sono titolari nel caso in cui siano appunto funzionali all’esercizio dell’attività d’impresa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Analogamente non può trovare accoglimento la domanda di riconoscimento di una misura protettiva volta ad inibire, allo scopo di poter stipulare nuovi rapporti di finanziamento con soggetti non a conoscenza della situazione di difficoltà economica dell’imprenditore istante, agli istituti di credito la segnalazione delle sofferenze che caratterizzano il debitore alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, essendo tale limitazione incompatibile con la funzione pubblicistica del sistema delle segnalazioni di sofferenza, la cui consultazione non è neppure facoltativa, bensì obbligatoria da parte degli istituti bancari prima dell’erogazione del credito, funzione che ha l’obiettivo di tutelare la stabilità e l’efficienza del sistema bancario nel suo complesso e di certo non può subire deroghe proprio in presenza di imprese che per definizione attraversano una situazione di crisi da esse stesse riconosciuta. (Pierluigi ferini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-napoli-4-febbraio-2026-pres-scoppa-est-cacace

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34296/CrisiImpresa?Tribunale-di-Napoli%3A-no-alle-misure-protettive-sul-patrimonio-dei-fideiussori

[cfr. in questa rivista: Tribunale di Napoli Nord, 24 gennaio 2024 https://www.unijuris.it/node/7573

Tribunale di Avellino, 05 dicembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6757 ].

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza