Corte di Cassazione (30732/2025) –Fallimento: legittimazione processuale del fallito solo in caso di inerzia qualificata del curatore. Rilievo nel processo tributario.
Corte di Cassazione, sez. I, 21 novembre 2025, n. 30732 – Pres. Dott. Francesco Terrusi, Consigliere relatore dott.ssa Paola Vella
Fallimento – Legittimazione processuale del fallito – Disinteresse del curatore – Scelta consapevole.
Fallimento – Legittimazione processuale del fallito – Disinteresse del curatore – Inerzia qualificata.
Fallimento – Legittimazione processuale del fallito – Disinteresse del curatore – Rilievo della mera inerzia – Processo tributario.
Al di fuori dell’ambito tributario – ove rileva, in ragione della specialità e peculiarità dell’obbligazione tributaria, anche la mera inerzia del curatore fallimentare, come declinata dalle sezioni unite con la sentenza n. 11287 del 2023 – la cd. capacità processuale “suppletiva” del fallito sussiste solo laddove l’inerzia del curatore, sulla base di un accertamento riservato al giudice del merito, non sia frutto di una scelta consapevole degli organi della procedura. (avv. Federica Cella – Riproduzione riservata)
La legittimazione processuale succedanea del soggetto dichiarato fallito sussiste soltanto qualora, oltre all’omessa iniziativa giudiziale da parte della curatela, manchi altresì l’evidenza che il curatore si sia posto il problema di decidere quale atteggiamento tenere con riguardo al giudizio in essere. Pertanto, tale forma di legittimazione suppletiva del fallito sussiste solo nel caso di totale disinteresse degli organi fallimentari, e non anche quando detti organi si siano in qualche modo attivati, o abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia, dando vita, così, ad una inerzia cd. “qualificata”. (avv. Federica Cella – Riproduzione riservata)
Ai fini della legittimazione processuale supplettiva del fallito, la mera inerzia degli organi fallimentari, intesa come «comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato» assume rilievo esclusivamente nell’ambito del processo tributario, in cui «i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento», e finalizzato esclusivamente alla impugnazione dell’atto impositivo notificato al contribuente dichiarato fallito e quindi «calibrato sulla peculiarità dell’obbligazione tributaria, rispetto alla quale il fallito non perde la qualifica di soggetto passivo d’imposta, rimanendo assoggettato alle conseguenze, anche di ordine sanzionatorio, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo. (avv. Federica Cella – Riproduzione riservata)
[In questa rivista: Corte di Cassazione, sez. I, 21 novembre 2025, n. 30719, https://www.unijuris.it/node/8935; Corte di Cassazione, Sez. III civ., 01 dicembre 2023, n. 33546, https://www.unijuris.it/node/7469; Cass., Sez. 3, 23 novembre 2023, n. 32634, https://www.unijuris.it/node/7435. In tema di rapporti giuridici aventi natura tributaria: Corte di Cassazione, Sez. Unite, 28 aprile 2023, n. 11287, https://www.unijuris.it/node/6981. In tema di legittimazione processuale del fallito in sede di revocatoria dell'atto costitutivo: Corte di Cassazione, Sez. III civ., 09 maggio 2019, n. 12264 https://www.unijuris.it/node/4696]
