Corte di Cassazione (1928/2026) – Alla luce del nuovo disposto dell’art. 108 L.F. come risultante dopo le modifiche introdotte nel 2006 e 2007 il GD non può più sospendere d’ufficio gli effetti di una vendita competitiva come svoltasi.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 gennaio 2026, n. 1928 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Cosmo Crolla.
Fallimento – Liquidazione dell’attivo - Svolgimento di una vendita competitiva conclusasi con l’aggiudicazione – Sospensione d’ufficio da parte del G.D. di tale effetto finale – Esclusione – Modifiche dell’art. 108 L.F. introdotte nel 2006 e 2007 - Necessità che la sospensione venga disposta a seguito di una iniziativa del fallito, del comitato dei creditori odi altri interessati.
In tema di vendita fallimentare, in consonanza con quello che è il nuovo ruolo del Giudice delegato, non più gestore delle vendite - compito assegnato al curatore - bensì soggetto terzo dotato di poteri di vigilanza sulla regolarità della procedura, il potere di sospensione o di revoca, che nell’originaria previsione dell’art. 108 L. fall. era esercitabile d’ufficio, deve ritenersi necessariamente subordinato all’iniziativa di parte. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del Tribunale di conferma della revoca dell’aggiudicazione, disposta dal G.D. in quanto la pubblicità che aveva preceduto la gara si era protratta per un termine inferiore a quello di 45 giorni previsto nel programma di liquidazione; la S.C. ha altresì ritenuto impugnabile la decisione del tribunale in quanto incidente in modo potenzialmente definitivo sui diritti soggettivi dell’aggiudicatario). (Massima Ufficiale)
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