Tribunale di Ferrara - Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa: possibile omologazione anche in casi particolari concernenti la percentuale di adesione e la presenza di creditori garantiti da un Fondo pubblico.

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Data di riferimento: 
30/10/2025

Tribunale Ordinario di Ferrara, 30 ottobre 2025 – Pres. Rel. Anna Ghedini, Giud. Costanza Perri e Marianna Cocca.

Accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa – Mancato raggiungimento in una categoria di creditori della percentuale di adesione del 75% - Condizioni perché si possa addivenire ciononostante all’omologazione.

Accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa – Formazione delle categorie di creditori - Categoria in cui l’accordo come raggiunto risulti risolutivamente condizionato alla mancata approvazione dei terzi garanti pubblici – Assenza di nulla osta da parte di quelli - Omologazione possibile – Ragione sottostante.

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa, l’omologazione risulta possibile laddove la percentuale del 60% delle adesioni sia stata raggiunta in tutte le categorie di creditori anche se il raggiungimento di quella del 75%, come richiesta dall’art. 61, comma 2, lettera c), C.C.I., in un caso risulti non essersi verificato, ciò a condizione che risulti rispettata una delle condizioni previste dall’art. 23, comma 2, lettera b), C.C.I., come modificato dal D. Lgs. 136/2024, che così dispone: “…la percentuale di cui all’articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto o se la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 17, comma 8…”. Dette condizioni devono sussistere al momento del deposito del ricorso, questo perché tale accordo deve essersi, alla luce di quella seconda disposizione, che contempla una deroga al principio consensualistico, concluso nell'ambito della composizione negoziata oppure entro sessanta giorni dalla conclusione della stessa (id est deposito della relazione finale dell'esperto), dovendosi in tal caso considerare concluso comunque nell’ambito delle trattative svoltesi in quell’ambito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

E’possibile omologare un accordo di ristrutturazione dei debiti anche laddove quello raggiunto con un creditore finanziario, come inserito in una specifica categoria, abbia ad oggetto un credito che risulti risolutivamente condizionato alla mancata approvazione di terzi garanti pubblici con relativa rinuncia di azioni di regresso e/o rivalsa, ciò sebbene alla data di deposito del ricorso non sia pervenuta l’adesione di quelli stessi, in quanto tale approvazione incide non sull’omologa ma sull’efficacia dei contratti stipulati con i creditori. [nel caso specifico, alla data di deposito della domanda di omologazione, non risultava pervenuta alcuna comunicazione di escussione delle garanzie da parte degli istituti di credito garantiti, né alcuna comunicazione di surroga da parte dei garanti pubblici, onde allo stato, gli istituti finanziatori risultavano essere creditori diretti della società proponente quella procedura a prescindere dalla non essere intervenuta alcuna approvazione da parte dei garanti]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ferrara-28-ottobre-2025-pres-est-ghedini

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34306/CrisiImpresa?Accordo-di-ristrutturazione-ad-efficacia-estesa-sospensivamente-e-risolutivamente-condizionato-alla-mancata-approvazione-da-parte-di-terzi-garanti-pubblici

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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