Corte d’Appello di Ancona – Accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale: decorrenza del termine di novanta giorni entro il quale l’Amministrazione finanziaria può riscontrare quella proposta.

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Data di riferimento: 
14/01/2026

Corte d’Appello di Ancona, Sez. I civ., 14 gennaio 2026 – Pres. Annalisa Gianfelice, Cons. Rel. Vito Savino, Cons. Paola De Nisco.

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Proposta di transazione fiscale - Termine di novanta giorni concesso all’Amministrazione finanziaria per riscontrarla - Dies a quo – Adesione non ancora intervenuta – Necessità che quel termine sia decorso al momento del deposito della domanda di omologazione – Mancato rispetto – Rigetto dell’istanza.

In ragione della sostanziale corrispondenza precettiva tra la norma di cui all’art. 182 bis, quarto comma, L.F. e la norma di cui all’art. 63, secondo comma, C.C.I. deve ritenersi che, in tema di accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale, il dies a quo del termine di novanta giorni concesso all’Amministrazione finanziaria per l’eventuale adesione alla proposta decorra dal deposito formale della proposta presso gli uffici competenti a riscontrarla, senza che possa assumere rilievo il momento, di non precisa collocazione cronologica, in cui quella stessa avrebbe assunto consapevolezza di una proposta transattiva non ancora depositata e, pertanto, non ancora suscettibile di valutazione alcuna. E’ pertanto a partire dalla scadenza di quel termine di novanta giorni, come sopra da considerarsi decorso, che il debitore può, nel caso l’adesione non abbia ancora avuto luogo, formulare, ai sensi del terzo comma dell’art. 63, avente natura dilatoria e come tale volto a consentire a detta amministrazione di valutare l’eventuale adesione alla proposta, domanda di omologazione di quella procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-ancona-14-gennaio-2026-est-savino

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34275/CrisiImpresa?Sul-termine-previsto-dall%E2%80%99art.-63%2C-comma-2%2C-CCII-per-la-valutazione-della-proposta-di-transazione-fiscale

[circa il momento a partire dal quale, nella vigenza dell’art. 182 bis L.F., in caso di accordo di ristrutturazione dei crediti con transazione fiscale decorre il termine che necessariamente deve essere trascorso, ai sensi del quarto comma, prima che il proponente possa richiederne l’omologazione con applicazione del cram down fiscale, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 dicembre 2024, n. 34377 https://www.unijuris.it/node/8214].

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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