Corte di Cassazione (18571/2025) – Amministrazione straordinaria: antecedentemente alle modifiche dell’art. 117 L.F. introdotte dal D. Lgs. 5/2006 le somme non riscosse non potevano essere oggetto di un riparto supplementare.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 luglio 2025, n. 18571 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Alberto Pazzi.
Amministrazione straordinaria – Disciplina di cui all’art. 117L.F. anteriore alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 5/2006 - Somme non riscosse dai creditori irreperibili in esito al riparto finale – Impossibilità che vengano liberate dall’essere state depositate presso un istituto di credito – Impossibilità di un riparto tra gli altri creditori, quali i garanti escussi e non inclusi nello stato passivo.
In tema di amministrazione straordinaria, le somme non riscosse dai creditori irreperibili in esito al riparto finale, ai sensi dell'art. 117, comma 3, l.fall. - nel testo applicabile alle procedure instaurate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 ed estensibile alla procedura di amministrazione straordinaria in virtù del combinato disposto degli artt. 1, ult. comma, del d.l. n. 26 del 1979, conv. con modif. dalla l. n. 95 del 1979, e 213, ult. comma, l.fall. - non possono essere svincolate e ripartite fra gli altri creditori - quali i garanti escussi e non inclusi nello stato passivo - poiché detta disciplina prevede un'efficacia liberatoria per la procedura una volta avvenuto il deposito delle somme presso l'istituto di credito, che impedisce alla procedura di riottenerne la disponibilità ed esclude pertanto la possibilità di un riparto supplementare. (Massima Ufficiale)
[quanto al fatto che anche nei confronti delle procedure di amministrazione straordinaria trovi applicazione il disposto dell’art. 150 del D. Lgs. 5/2006 onde laddove già instaurate continuano ad essere assoggettate alla normativa anteriore, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 ottobre 2024, n. 27454 https://www.unijuris.it/node/8223; in tema di disciplina dei crediti non riscossi da parte dei soggetti irreperibili antecedente alle modifiche di cui all’art. 107 di detto decreto e, pertanto, di esclusione dell’assegnazione delle corrispondenti somme ai creditori insoddisfatti:Cassazione civile, Sez. I, 14 febbraio 2019, n. 451https://www.unijuris.it/node/4875].
