Corte di Cassazione (19216/2025) – Concordato preventivo con riserva: il provvedimento col quale il tribunale liquida il compenso al commissario giudiziale risulta necessario risulti adeguatamente motivato.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 luglio 2025, n. 19216 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Filippo D’Aquino.
Concordato preventivo con riserva - Commissario giudiziale - Liquidazione del compenso – Provvedimento del tribunale – Espressa e specifica indicazione dei criteri di quantificazione - Necessità.
La liquidazione del compenso del commissario giudiziale nel concordato preventivo con riserva deve illustrare, quand'anche per relationem, l'iter logico seguito dal tribunale, con espressa e specifica enunciazione dei criteri di quantificazione, in relazione alla concreta ed effettiva natura, qualità e quantità dell'opera prestata, tenuto conto dei parametri previsti dalla legge. (Massima Ufficiale)
[in tema di determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 giugno 2023, n. 15790 https://www.unijuris.it/node/7045 e con riferimento alla necessità di una motivazione analitica delle modalità seguite per tale quantificazione:Cassazione civile, Sez. I, 23 novembre 2023, n. 32536 https://www.unijuris.it/node/7363; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 febbraio 2021, n, 4713 https://www.unijuris.it/node/5675; Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 11 marzo 2021, n. 6806 https://www.unijuris.it/node/5650; Corte di Cassazione, Sez. VI - Prima civile, 26 novembre 2020, n. 26894https://www.unijuris.it/node/5453 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 febbraio 2020, n. 3871 https://www.unijuris.it/node/5341].
