Tribunale di Treviso – Istanza di liquidazione giudiziale in proprio: non riconoscibilità della prededuzione al credito del professionista di cui il debitore si sia, per sua scelta, avvalso nella presentazione della domanda.

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Data di riferimento: 
18/08/2025

Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 18 agosto 2025 – Pres. Rel. Lucio Munaro, Giud. Elena Merlo e Paola Torresan.

Liquidazione giudiziale in proprio – Scelta del debitore di avvalersi di un professionista in sede di presentazione della domanda – Credito spettante a quest’ultimo – Non prededucibilità – Fondamento – Scelta del legislatore non passibile di aver violato l’art. 3 Cost.

Il credito del professionista che assiste il debitore nella presentazione della domanda di liquidazione giudiziale in proprio non è prededucibile, poiché l’art. 6, comma 1, lett. b) e c), C.C.I. la prevede espressamente solo per le attività funzionali alla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, ovvero alla presentazione della domanda di concordato preventivo. Tale limitazione è frutto di una scelta legislativa adeguatamente chiara, meditata e consapevole, che non rivela (come talora ipotizzato in sede dottrinale) alcuna trascuratezza o dimenticanza, in quanto finalizzata alla tutela del ceto creditorio e alla riduzione dei costi procedurali, ispirata ad una logica tipicizzante, non suscettibile di applicazione estensiva od analogica, in contrasto con la disciplina dell’art. 111, secondo comma, L.F.., che ammetteva una prededuzione funzionale generica/atipica e che dunque includeva anche la domanda di fallimento in proprio sebbene si trattasse di iniziativa che poteva essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso aveva scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto di settore. In tal senso non può ritenersi fondata anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 C.C.I. per violazione dell’art. 3 Cost., in quanto la soluzione esplicitamente imposta da detto articolo è senz’altro ragionevole perché coerente, sul piano sistematico, con l’evidente favor legislativo per le soluzioni alternative alla liquidazione giudiziale e all’incentivo verso un’emersione anticipata della crisi che eviti appunto la liquidazione giudiziale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33730/CrisiImpresa?Sulla-prededuzione-delle-spese-legali-per-la-domanda-di-liquidazione-giudiziale

[in tema di prededucibilità ex art. 111 l. fall. del credito del professionista per l'attività di assistenza alla presentazione dell'istanza di fallimento in proprio, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 28 giugno 2019, n. 17596 https://www.unijuris.it/node/4796].

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza