Tribunale di Venezia - Liquidazione controllata: possibile accesso anche da parte di persona fisica, già titolare di società di fatto cancellata a seguito di chiusura del fallimento, con debiti risultanti non soddisfatti all’esito di quella procedura.

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Data di riferimento: 
19/09/2025

Tribunale Ordinario di Venezia, Sez. I civ., 19 settembre 2025 – Pres. Marco Campagnolo, Rel. Anna Battaglia, Giud. Silvia Bianchi.

Società di fatto cancellata in esito alla chiusura del precedente fallimento - Liquidazione controllata – Istanza di apertura proposta del titolare di quella società - Soggetto portatore prevalentemente di debiti non soddisfatti all’esito della procedura fallimentare – Possibile accesso a quella nuova procedura – Fondamento.

È ammissibile l’istanza di liquidazione controllata presentata da un debitore persona fisica già titolare di una società di fatto cancellata in esito alla chiusura del precedente fallimento, non assoggettabile a liquidazione giudiziale essendo appunto stato già sottoposto a fallimento, in quanto tale circostanza non costituisce causa ostativa alla presentazione del ricorso, atteso che l’art. 33, comma 1 bis, C.C.I, come introdotto dal D. Lgs. 136/2024, consente l’accesso a quella procedura su istanza del debitore anche in tali ipotesi, né risulta .preclusivo il fatto che l’indebitamento del ricorrente sia composto prevalentemente da debiti non soddisfatti nel fallimento, considerato che “proprio in questa prospettiva la liquidazione controllata rivela la sua utilità” perché consente al debitore di accedere all’esdebitazione non conseguita sia per mancata iniziativa da parte di quello stesso, sia per difetto del requisito oggettivo all’esito della procedura di fallimento, e che anche nell’astratta ipotesi in cui l’esdebitazione non fosse stata conseguita all’esito della procedura di fallimento per difetto del requisito soggettivo, non si rinverrebbero preclusioni all’apertura della liquidazione controllata atteso che l’eventuale impossibilità di ottenere l’esdebitazione al termine della procedura non costituisce ex se causa ostativa alla sua apertura. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33731/CrisiImpresa?Accesso-alla-liquidazione-controllata-del-socio-illimitatamente-responsabile-gi%C3%A0-fallito

[nello stesso senso, cfr. in questa rivista: Tribunale di Verona, Sez. II civ., 13 giugno 2025 https://www.unijuris.it/node/8630].

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza