Tribunale di Piacenza - Liquidazione controllata: quota di reddito o beni che possono o devono essere esclusi dalla liquidazione pur facendo parte del patrimonio del debitore. Accertamento del passivo da parte del liquidatore.
Tribunale Ordinario di Piacenza, Sez. civile, 02 settembre 2025 (data della pronuncia) – Pres. Stefano Brusati, Rel. Stefano Aldo Tiberti, Giud. Maddalena Ghisolfi.
Liquidazione controllata– Quota di reddito o beni da escludersi dalla liquidazione del patrimonio del debitore – Determinazione del limite di mantenimento che deve essere escluso da quanto dal debitore guadagnato – Criteri in base ai quali deve essere quantificato.
Liquidazione controllata – Accertamento del passivo – Crediti oggetto di domanda di insinuazione - Verifica da eseguirsi d’ufficio da parte del liquidatore – Scopo di verificare la loro effettiva sussistenza e i titoli su cui sono basati, o, se originati da rapporti di consumo, la non presenza di clausole vessatorie.
La liquidazione controllata, stante il principio di universalità che informa le procedure concorsuali di natura liquidatoria, ha ad oggetto tutti i beni del patrimonio del debitore, salvo il reddito escluso ex art. 268, comma 4, lettera b) C.C.I. e salva l’ipotesi che il debitore o il terzo, per gravi o specifiche ragioni, possa essere autorizzato ex art. 270, comma 2, lettera e), C.C.I. ad utilizzarne alcuni come da valutazione rimessa al G.D. su istanza del liquidatore o delle parti interessate.
La valutazione in ordine alla soglia “limite” di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lettera b), C.C.I. costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, in quanto tale non può essere limitata a coprire le esigenze puramente alimentari, stante che il limite vitale risulta già tutelato per mezzo della previsione di cui alla lettera a) di quello stesso comma che esclude dalla liquidazione i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c., ma deve essere ragguagliata ad una misura che possa costituire anche premio ed incentivo per l'attività produttiva e reddituale svolta, anche se non può essere elevata fino a raggiungere il limite del minimo tenore di vita socialmente adeguato (ex art. 36 della Costituzione), in quanto deve sempre considerarsi che ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di creditori concorrenti. Nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l’eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Quanto all’accertamento del passivo ex art. 273 C.C.I., il liquidatore dovrà, in particolare ove il credito sia originato da rapporti di consumo che potrebbero contenere clausole vessatorie che, ai sensi della normativa unionale e interna vigente (art. 33 e ss. del Codice del Consumo), non possono vincolare il consumatore, compiere d’ufficio un effettivo accertamento dei crediti vantati, nonché una graduazione degli stessi nel puntuale rispetto delle clausole legittime di prelazione, ciò nell’interesse tanto del debitore che della massa dei creditori, e potrà eccepire fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei crediti oggetto della domanda di insinuazione, nonché l’inefficacia dei titoli sui quali il credito e la relativa prelazione sono fondati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
