Tribunale di Cuneo - Composizione negoziata: presupposto perché l’istanza formulata in quella sede dal proponente volta ad essere autorizzato a cedere da subito l’azienda o suoi rami possa trovare accoglimento.
Tribunale di Cuneo, Sez. civile, 26 settembre 2025 – Giudice delegato Roberta Bonaudi.
Composizione negoziata – Scelta di addivenire da subito alla cessione dell’azienda o di suoi rami senza gli effetti di cui all’art. 2560 c.c.– Istanza di autorizzazione ex art. 22, primo comma, lettera d), C.C.I. – Rispetto del principio di competitività – Presupposto necessario - Assenza di una relazione di stima – Avvio della procedura competitiva sulla base dell’unica offerta di acquisto pervenuta – Ammissibilità laddove si siano seppur infruttuosamente ricercati altri potenziali acquirenti.
Con riferimento al deposito in sede di composizione negoziata da parte delle due società che hanno avviato quella procedura di un’istanza ex art. 22, primo comma, lettera d), C.C.I. volta ad essere autorizzate a trasferire i rami delle rispettive aziende, senza gli effetti di cui all’art. 2560 c.c., si deve ritenere che, pur in assenza di una relazione di stima del valore di quei rami, possa dirsi rispettato il principio di competitività richiesto dall’ultima parte di quella disposizione sotteso alla scelta dell’acquirente, ove le due società abbiano sin dall’inizio di quella procedura conferito mandato ad una società di consulenza per la ricerca di potenziali acquirenti e tale attività sia stata da quella adeguatamente svolta e apparentemente proficua essendosi in particolare interessate due realtà produttive di primaria importanza; ciò seppure il procedimento competitivo sia poi stato avviato sulla base ed alle condizioni di un’unica offerta pervenuta, non essendosi né da parte di quelle due società, né da parte di altre società, pur in presenza di molteplici forme di pubblicità come attuate per un anno, inviata al soggetto incaricato alcuna offerta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
