Tribunale di Trento - Ristrutturazione dei debiti del consumatore: considerazioni in tema di contestazioni concernenti il requisito della meritevolezza, la quantificazione delle spese e il livello di soddisfazione previsto.

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Data di riferimento: 
27/09/2025

Tribunale di Trento, 27 settembre 2025 – Giudice Benedetto Sieff.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Condizione soggettiva ostativa - Mancanza del requisito della meritevolezza – Comportamento “in negativo” che ne esclude la ricorrenza – Superamento della necessità della sussistenza di quello “in positivo” richiesto nella vigenza della L. 3/2012.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Convenienza del piano – Necessità che vada saggiata confrontandola in positivo con quella conseguibile in sede di liquidazione controllata.

Nella valutazione delle condizioni soggettive ostative alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 69 C.C.I., la originaria sproporzione tra capacità reddituali-patrimoniali e obbligazioni assunte come prevista nell’ambito del giudizio di meritevolezza ex L. 3/2012 mantiene ancora rilievo, specie ove sia palese e manifesta, ma nel contesto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi desumibili dalla relazione dell'OCC circa le "cause dell'indebitamento", la "diligenza nell'assumere le obbligazioni" e le "ragioni dell'incapacità ad adempiere", contesto nel quale, in armonia con la funzione assegnata allo strumento di soluzione della crisi, "non si tratta di "premiare" "in positivo" il consumatore diligente, "onesto ma sfortunato", che ha contratto un debito all'origine obbiettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, "in negativo", il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell'ambito di un giudizio d'insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i "livelli culturali", "l'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento", l'eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari, l'evolversi nel tempo del progressivo indebitamento, etc. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Una volta superate le contestazioni in punto di ammissibilità del piano, le eventuali contestazioni dei creditori in punto di quantificazione delle spese mensili e di affermata esiguità o eccessiva dilazione nella soddisfazione degli stessi si devono considerare inconcludenti, giacché in nessuna maniera finalizzate a contestare la convenienza del piano, che va saggiata nel raffronto con la misura di soddisfazione che potrebbe in ipotesi derivare dall'eventuale apertura della liquidazione controllata del debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33697/CrisiImpresa?Ancora-sulla-meritevolezza-del-consumatore-ex-art.-69-CCII

[con riferimento alla prima massima nello stesso senso , circa la possibilità di ritenere oramai superate, in tema di meritevolezza del consumatore, alla luce del disposto dell’art. 69 C.C.I., le soluzioni interpretative prima formulate con riferimento all’art. 12 della L. 3/2012, cfr. in questa rivista: Corte d’Appello di Firenze, 08 novembre 2023 https://www.unijuris.it/node/7378].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza