Tribunale di Terni – Concordato minore liquidatorio: osservazioni in tema di apporto di risorse esterne e di adesione da parte dei creditori.
Tribunale di Terni, 17 settembre 2025 (data della pronuncia) – Giud. Francesca Grotteria.
Concordato minore di tipo liquidatorio - Attivo costituito esclusivamente da finanza di terzi – Sussistenza anche in quel caso del presupposto della rilevanza dell’apporto di risorse esterne – Ammissibilità della proposta.
Concordato minore – Equivalenza della mancata espressione del voto ad adesione alla proposta - Comunicazione di mere contestazioni circa l’ammontare dei crediti – Irrilevanza se tali da non incidere sul presupposto della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria – Segnalazioni da considerarsi solo al fine della verifica delle maggioranze di legge – Possibile accertamento del loro effettivo ammontare in un separato giudizio di merito.
Al fine che risulti possibile l’accesso al concordato minore, se liquidatorio, il requisito dell’apporto di risorse esterne idoneo ad “incrementare” in misura apprezzabile “l’attivo disponibile” si deve ritenere risulti soddisfatto anche quando, essendo l’attivo disponibile sostanzialmente pari a zero, la finanza terza costituisca l’unico provento attribuito ai creditori concorsuali, ciò in quanto in tal caso l’incidenza del surplus offerto deve ritenersi senz’altro apprezzabile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Stante che la mancata espressione del voto da parte dei creditori entro il termine di trenta giorni loro assegnato dal giudice ai sensi dell’art.78, secondo comma, lettera c), C.C.I. equivale ad assenso , come da precisione a loro fatta dall’OCC con la comunicazione mediante la quale li rendeva edotti della proposta di concordato minore e del conseguente decreto ammissivo del giudice, ai sensi dell’art.79, terzo comma, C.C.I., si deve ritenere che, laddove gli stessi si limitino a trasmettere delle mere precisazioni circa l’ammontare del rispettivo credito, segnalando degli scostamenti talmente minimi da doversi considerare incontestata la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, il piano, in difetto pertanto di dichiarazioni di mancata adesione, risulti comunque approvato dall’unanimità dai creditori interessati, ciò in quanto anche nel concordato minore non è previsto l’accertamento dei crediti e le contestazioni afferenti alla misura del credito indicato dal proponente sono risolte ai soli fini della verifica del raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 79, primo comma, C.C.I., mentre l’accertamento dell’esatto ammontare dello stesso potrà essere richiesto dal creditore che vi abbia interesse in un separato giudizio di merito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservato)
[con riferimento alla prima massima, cfr. nello stesso senso in questa rivista: Tribunale di Avellino, 07 novembre 2024 https://www.unijuris.it/node/8115].
