Corte di Cassazione (17437/2025) – Giudizio di verificazione dello stato passivo e necessità della produzione in sede di insinuazione di una prova valida, oltre che dell’esistenza e ammontare del credito, della sua anteriorità rispetto al fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 giugno 2025, n. 17437 – Pres. Luigi Abete, Rel. Giuseppe Dongiacomo.
Fallimento - Giudizio di verificazione dello stato passivo - Finalità – Differenza rispetto a quanto accade in sede giudizio ordinario - Necessità della verifica dell’essere il credito non solo sussistente ma altresì anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Fallimento – Insinuazione al passivo con scrittura priva di data certa – Possibilità che la prova dell’anteriorità del credito sia offerta in altro modo – Inammissibilità che sia fornita tramite documentazione riconducibile al creditore istante – Verifica da eseguirsi in tal senso da parte del giudice.
Il giudizio di verificazione dello stato passivo non ha solo lo scopo di accertare l'an ed il quantum del credito, come accade nel giudizio ordinario, ma quello più ampio di valutare l'opponibilità di detto credito nei confronti degli altri creditori del fallito, ai fini della partecipazione con essi alla ripartizione della massa; ne consegue che è onere di colui che chiede l'ammissione al passivo provare, oltre al credito, l'anteriorità dello stesso rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento. (Massima Ufficiale)
Il giudice, ai fini della decisione circa l’opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, quando voglia darsi la prova del momento in cui il contratto è stato concluso e sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell’art. 2704 c.c., ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l’idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, che non deve essere riconducibile (come l’emissione delle fatture o la ricezione dei pagamenti) alla stessa parte che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 marzo 2024, n. 7753 https://www.unijuris.it/node/7777 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 febbraio 2018 n. 4509 https://www.unijuris.it/node/3979; quanto alla possibilità che la prova dell’anteriorità del credito rispetto alla dichiarazione di fallimento possa essere desunta anche da documentazione proveniente dalla società fallita allorché in bonis, sempreché risulti idonea allo scopo: Corte di Cassazione, Sez. I, 09 ottobre 2017 n. 23582 https://www.unijuris.it/node/3805].
