Tribunale di Firenze - Liquidazione controllata: ammissibilità della prosecuzione dell’attività d’impresa o professionale da parte del debitore previa conservazione dei beni a tal fine strumentali.

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Data di riferimento: 
24/09/2025

Tribunale Ordinario di Firenze, Sez. V, 24 settembre 2025 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Maria Novella Legnaioli, Giud. Rosa Selvaroli e Cristian Soscia.

Liquidazione controllata – Ammissibilità della conservazione di beni strumentali in capo al debitore al fine della prosecuzione dell’attività di impresa o professionale – Necessità della ricorrenza di gravi e specifiche ragioni quali la sola possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori.

La liquidazione controllata, pur partecipando della medesima natura concorsuale e pubblicistica della procedura di liquidazione giudiziale (stante che è parimenti rivolta alla liquidazione del patrimonio del debitore e al soddisfacimento, in concorso formale e sostanziale tra loro, dei creditori anteriori, quali soggetti cui è inibito di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura e che devono far valere i propri crediti solo in sede di formazione dello stato passivo nel rispetto della par condicio creditorum, e stante che in entrambe le procedure, inoltre, si verifica lo spossessamento del debitore dai propri beni e la perdita della sua legittimazione processuale ed entrambe consentono l’accesso a misure di carattere esdebitatorio, che rendono inesigibili i debiti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura, così da consentire al debitore l’utile ricollocamento nel sistema economico e sociale), non è pur tuttavia regolata da tutte le disposizioni per quella previste e non è ad essa, in particolare in ragione della diversificazione dei soggetti che possono accedervi, assimilabile; ciò non essendo contenuto nelle disposizioni che la regolano un richiamo generalizzato alle norme della procedura maggiore, ma solo, nei limiti di compatibilità, a singole disposizioni. Per tale motivo e, in particolare, stante il mancato richiamo alla disposizione di cui all’art. 211 C.C.I. sull’ “esercizio provvisorio”, deve ritenersi che risulti ammissibile, a maggior ragione se sia stato lo stesso debitore a presentare la domanda di accesso alla liquidazione controllata, laddove ricorrano gravi e specifiche ragioni, ex art. 270, comma 2, lett. e), C.C.I. da valutarsi in concreto, la previsione della prosecuzione, sotto la sorveglianza e la vigilanza del liquidatore, dell’attività d’impresa o professionale da parte dello stesso con gli strumenti necessari per il suo svolgimento fino alla loro liquidazione, vieppiù qualora rappresenti l'unico modo per acquisire attivo da distribuire ai creditori, potendosi prevedere che quell’attività generi ricavi eccedenti i costi operativi e il mantenimento del debitore e della di lui famiglia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-firenze-24-settembre-2025-pres-est-legnaioli

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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