Tribunale di Roma - Concordato preventivo con assuntore: inammissibilità della proposta che preveda che l’impegno dell’assuntore stesso sia limitato ad una cifra fissa, predeterminata.
Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XIV civ., 28 gennaio 2026 – Pres. Giorgio Jachia, Rel. Stefano Cardinali, Giud. Fabio Miccio.
Concordato preventivo con assuntore - Previsione della limitazione ad una cifra fissa, prestabilita, della responsabilità di quello – Inammissibilità – Ragioni sottostanti.
Deve considerarsi inammissibile una proposta di concordato preventivo con assuntore in cui lo stesso abbia limitato il proprio impegno economico, come volto alla soddisfazione delle spese di procedura e dei creditori, a una somma fissa e predeterminata, ragion per cui risulti specificato che le obbligazioni vengono assunte dal terzo "sino alla concorrenza" di tale importo; ciò in quanto tale previsione viola i principi fondamentali di quel tipo di concordato, che prevede che l’assuntore succeda in tutti i rapporti passivi del proponente seppur falcidiati, nonché della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., perché l'assunzione si trasformerebbe in una mera compravendita d'azienda mascherata, dove il rischio di sopravvenienze passive o di errata quantificazione del debito verrebbe lasciato interamente a carico del ceto creditorio, che si vedrebbe privato della garanzia patrimoniale generica del debitore (svuotato di ogni attivo) senza ottenere in cambio la responsabilità illimitata dell'assuntore per la percentuale da quello promessa ed in quanto le risorse messe a disposizione dall’assuntore in sostituzione dell’attivo aziendale non costituiscono finanza esterna neutrale liberamente distribuibile, ma rappresentano il controvalore dell’attivo a lui trasferito e devono essere idonee a garantire l’adempimento delle obbligazioni concordatarie come assunte dal debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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