Tribunale di Brescia – Proposta di concordato preventivo in continuità accolta dalla maggioranza e non dalla totalità delle classi votanti e omologazione trasversale: classe di creditori da cui deve essere stata approvata.
Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ. – fallimento – procedure concorsuali - esecuzioni, 30 dicembre 2025 – Pres. Luca Perilli, Rel. Alessandro Pernigotto, Giud. Simonetta Bruno.
Concordato preventivo in continuità – Proposta approvata dalla maggioranza e non dalla totalità delle classi ammesse al voto – Omologazione trasversale – Classe comprendente creditori titolari di diritti di prelazione votanti per la parte capiente – Classe di creditori da cui deve essere stata approvata perché possa aver luogo - Fondamento – Classe di creditori degradati al chirografo per il residuo – Esclusione.
In materia di ristrutturazione trasversale dei debiti nel concordato preventivo in continuità, come approvato dalla maggioranza e non dalla totalità dei votanti, affinché possa trovare applicazione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. d), prima parte, C.C.I con conseguente omologazione della proposta da parte dell’autorità giudiziaria, la classe di creditori titolari di diritti di prelazione, che devono averla approvata perché ciò risulti possibile, deve essere costituita da soggetti privilegiati interessati al piano votanti per la parte capiente che non hanno un interesse specifico alla soluzione concordataria poiché ricevono dalla proposta quanto otterrebbero dalla liquidazione, cosicché il loro voto favorevole costituisce un significativo sostegno al debitore.
Non rileva viceversa a tal fine che il voto favorevole provenga da una classe composta, per la parte residua, da creditori privilegiati degradati al chirografo per incapienza dell’attivo di liquidazione ai sensi dell’art. 84, comma 5, C.C.I., ciò in quanto normativamente considerata appunto chirografaria, sia ai fini del trattamento concordatario, sia ai sensi dell’art. 109, comma 5, C.C.I. ai fini del voto, ragion per cui detta equiparazione, anche per ragioni di sistematicità, pare dover essere mantenuta anche ai fini dell’art. 112, comma 2,, lett. d), prima parte, C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-brescia-11-dicembre-2025-pres-perilli-est-pernigotto
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-brescia-30-dicembre-2025-pres-perilli-est-pernigotto
[in senso analogo a quanto sottolineato nella seconda parte, con riferimento ad un piano di concordato preventivo in continuità che contempli modificazioni del tessuto societario, quanto alla non possibilità per i soci, come inseriti in un’apposita classe, di incidere sull'omologazione ai sensi dell'art. 112, secondo comma, C.C.I., essendo riservato tale diritto unicamente ai creditori, cfr. in questa rivista: Tribunale di Milano, 30 maggio 2024 https://www.unijuris.it/node/7883].
