Tribunale di Arezzo - Ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata proposta da debitore come sorretta da sola finanza esterna.

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Data di riferimento: 
23/12/2025

Tribunale di Arezzo, Ufficio procedure concorsuali, 23 dicembre 2025 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Federico Pani, Giud. Andrea Turturro e Elisabetta Rodinò di Miglione.

Liquidazione Controllata – Istanza del debitore che può contare solo sull’erogazione di finanza da parte di un terzo – Impegno del terzo ad erogare finanza esterna con rinuncia al rimborso – Ammissibilità – Fondamento.

Il fatto che l’ordinamento assicuri con l’istituto contemplato dall’art. 283 C.C.I. all’incapiente una strada per accedere all’esdebitazione non costituisce in alcun modo motivo per escludere la possibilità per il sovraindebitato di proporre una domanda di liquidazione controllata che risulti sorretta solo da finanza esterna, ciò in quanto l’unico requisito richiesto dall’art. 268, comma terzo, C.C.I. è l’esistenza di attivo da distribuire “anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie” ai creditori onde è sufficiente che l’erogazione di finanza da parte di terzi sia tale da coprire le spese di procedura e consentire la distribuzione di utilità non irrilevanti ai creditori, ed in quanto l’accesso alla liquidazione controllata non implica affatto una garanzia di ottenere l’esdebitazione, potendo quest’ultima essere conseguita soltanto a condizione che venga superato positivamente il vaglio, pur differito, di “meritevolezza” come attinente alle cause di formazione dell’indebitamento, onde l’accesso a tale procedura non può costituire una sorta di veicolo abusivo per evitare la necessità della sussistenza ai sensi dell’art. 283, settimo comma, C.C.I. di quel requisito come richiesto per poter accedere all’esdebitazione attraverso il ricorso a quella diversa procedura. Un presupposto di cui occorre verificare da subito la sussistenza da parte del tribunale (e prima ancora da parte dell’OCC), per escludere che la dichiarata possibilità di acquisire in tal modo comunque attivo sufficiente ad assicurare un tal genere di soddisfacimento presenti contorni in qualche modo abusivi, è se la proposta presenti contorni obbligatori effettivi, con certezza nei tempi e nei modi di versamento delle somme, essendo il terzo obbligato un soggetto solvibile e se, pertanto, l’impegno unilaterale incondizionato di versamento di somme da parte di quello, con rinuncia al rimborso, assuma a tutti gli effetti i contorni di un credito che, se non spontaneamente adempiuto dal terzo, ben può essere preteso giudizialmente dal liquidatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/34378/CrisiImpresa?Tribunale-di-Arezzo%3A-ammissibile-la-liquidazione-controllata-con-sola-finanza-esterna

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-arezzo-23-dicembre-2025-pres-est-pani 

[in senso sostanzialmente, anche se in taluni casi, non completamente conforme, cfr. in questa rivista: Tribunale di Udine, 30 gennaio 2025 https://www.unijuris.it/node/8301; Tribunale di Padova, 22 ottobre 2024 https://www.unijuris.it/node/8072 e Tribunale di Nola, 12 dicembre 2023 https://www.unijuris.it/node/7548; in senso difforme: Tribunale di Treviso, 07 agosto 2025 https://www.unijuris.it/node/8705 e Tribunale di Bergamo, 07 giugno 2023 https://www.unijuris.it/node/7081].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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