Corte di Cassazione (21731/2025) –Anche prima delle modifiche dell’art. 70 C.C.I. era competente il Tribunale a decidere del reclamo avverso il decreto di inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

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Data di riferimento: 
28/07/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 luglio 2025, n. 21731 – Pres. Guido Mercolino, Rel. Rosario Caiazzo.

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - Decreto di inammissibilità ex art.70, comma 1, C.C.I. - Reclamo - Giudice competente ratione temporis – Tribunale in composizione collegiale – Riforma correttiva del testo originale – Intervenuta conferma.

Il giudice competente a decidere sul reclamo avverso il decreto di inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore adottato ai sensi dell'art.70, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), anche prima delle modificazioni introdotte dalla normativa successiva, è il Tribunale in composizione collegiale e non la Corte di appello atteso che, come si desume dall'interpretazione letterale dei commi 9 e 10 del predetto articolo, la competenza di quest'ultima è limitata al solo provvedimento di omologazione del piano, assunto all'esito del contraddittorio con i creditori e con la partecipazione dell'Organismo di Composizione della Crisi ex art. 70, commi 9 e 10, ma non si estende al provvedimento con cui si dà o si nega l'accesso alla procedura, che segue le regole del modello camerale di cui a cui agli artt. 738 e ss. c.p.c. e a cui trova applicazione l'art. 669-terdecies c.p.c. (Massima Ufficiale)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33646/CrisiImpresa?Giudice-competente-a-decidere-sul-reclamo-avverso-il-decreto-di-inammissibilit%C3%A0-del-piano-di-ristrutturazione-dei-debiti-del-consumatore

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza