Tribunale di Bolzano – Apertura della liquidazione controllata: possibilità che, in presenza di gravi e specifiche ragioni, l’attività esercitata dai soggetti sovra indebitati possa essere da quelli stessi provvisoriamente proseguita.

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Data di riferimento: 
07/10/2025

Tribunale di Bolzano, Ufficio procedure concorsuali, 07 ottobre 2025 – Pres. Francesca Bortolotti, Rel. Thomas Flischmann, Giud. Cristina Longhi.

Liquidazione Controllata – Apertura della procedura - Attività esercitata dai debitori – Prosecuzione provvisoria – Possibile ammissibilità – Condizioni necessarie.

In linea generale la prosecuzione dell’attività d’impresa è di per sé compatibile con la procedura di liquidazione controllata, poiché, nel Codice della Crisi non vi è alcun divieto in tal senso; al contrario, vi sono norme che suggeriscono che la continuità d’impresa sia possibile: da un lato, l’art. 272, comma 2, secondo periodo, C.C.I. rinvia all’art. 213, comma 4, C.C.I., secondo cui il programma di liquidazione “indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda (…)”; dall’altro, l’art. 270, comma 2, lett. e) indica che con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, il Tribunale ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione “salvo che non ritenga in presenza di gravi e specifiche ragioni di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi”.[nel caso di specie, alla luce della natura agricola dell’attività svolta dalla società resistente (nei confronti della quale e dei di lei soci era stata formulata istanza di liquidazione controllata), il Tribunale ha ritenuto risultasse opportuno autorizzare, come ha fatto, in sede di apertura della procedura, i resistenti alla prosecuzione, mediante utilizzo degli strumenti necessari, come da previsione dell’art. 270, comma 2, lettera e), C.C.I., dell’attività che alla luce di quanto dagli stessi affermato pareva avere ad oggetto la coltivazione di mele, ciò in quanto l’interruzione dell’attività agricola era noto potesse risultare pregiudizievole, anche qualora la stessa dovesse essere ripresa in un secondo momento, e non era del tutto infondato il pericolo, allegato dai resistenti, che, qualora si fossero interrotte le attività di raccolta delle mele e delle propedeutiche operazioni (prime fra tutte quelle finalizzate alla conservazione del raccolto in caso di maltempo), si sarebbe potuto, anche alla luce dei contratti di vendita del raccolto dagli stessi resistenti dimessi, cagionare un danno non più recuperabile, vieppiù in quanto gli stessi creditori ricorrenti non si erano opposti, anzi si erano espressi in senso favorevole rispetto alla prospettata prosecuzione provvisoria di tale attività; lo stesso Tribunale ha però, previsto che, qualora nel prosieguo tale attività si fosse dimostrata come da relazioni del Liquidatore da periodicamente depositarsi. non vantaggiosa per i creditori o i debitori non avessero poi adeguatamente collaborato, la si sarebbe dovuta in qualunque momento interrompere, come da previsione dell’art. 217, comma 7, C.C.I. per la liquidazione giudiziale in caso di esercizio provvisorio, ed ha altresì previsto che comunque le attività di carattere negoziale si sarebbero potute compiere solamente previa autorizzazione scritta del Liquidatore]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33811/CrisiImpresa?Ammissibile-la-prosecuzione-dell%E2%80%99attivit%C3%A0-agricola-nella-liquidazione-controllata

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza