Corte d’Appello di Torino - Concordato semplificato: anche il surplus conseguibile a seguito della cessione dell’azienda rispetto al valore di liquidazione non può essere liberamente distribuibile ma deve rispettare la regola dell’APR.
Corte d’Appello di Torino, Sez. I civ.- Volontaria giurisdizione, 23 settembre 2025 (data della pronuncia) – Pres. Gabriella Ratti, Cons. Rel. Eleonora Monteserrat Pappalettere, Cons. Emanuela Germano Cortese.
Concordato semplificato – Cessione dell’azienda – Previsione del conseguimento di un surplus di valore da distribuirsi liberamente – Inammissibilità della proposta – Non configurabilità dell’eccedenza quale finanza esterna – Necessario rispetto dell’ordine di graduazione dei crediti.
Con riferimento alla procedura di concordato semplificato anche laddove il piano assicuri una “utilità pur minima all'intero ceto creditorio”, lo stesso resta inammissibile quando, come nella specie, una parte dell’attivo viene destinata a soddisfare parzialmente i creditori chirografari lasciando al contempo parzialmente insoddisfatti i creditori privilegiati, in tal modo non assicurando il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione come previsto dal comma 5 dell’art. 24 sexies C.C.I.D’altronde che la relative priority rule – cristallizzata nell’articolo 84, comma 6, C.C.I., in materia di concordato preventivo – non sia applicabile al concordato semplificato è un dato confermato anche dal comma 8 dell’art. 25 sexies C.C.I. che non prevede un rinvio generico alla disciplina del concordato preventivo, limitandosi a richiamarne un elenco tassativo di disposizioni – da sottoporre, peraltro, a vaglio di compatibilità - tra le quali non rientra, appunto il comma 6 dell’art. 84 C.C.I. Il legislatore, quindi, ha chiaramente indicato che nel concordato semplificato, a differenza che nel concordato preventivo, non c’è spazio per una “flessibilità” tra le classi di creditori e tale scelta non appare irragionevole se solo si pone mente al fatto che nel concordato preventivo i creditori votano, mentre nel concordato semplificato il voto è sacrificato. [nello specifico la Corte ha pertanto confermato che risultava inammissibile una proposta di concordato semplificato che, a fronte di un’offerta di acquisto dell’azienda come già formulata, prevedeva una ripartizione dell'attivo basata sull'applicazione della regola della priorità assoluta (APR) fino alla concorrenza del presumibile valore di liquidazione giudiziale, nonché sull'applicazione della regola della priorità relativa (RPR) sull’importo dell’attivo concordatario eccedente tale valore ("surplus") in quanto ha escluso che tale surplus potesse risultare sovrapponibile a quello di finanza esterna, confondendosi invece con il patrimonio del debitore che, in quanto tale, non ]poteva essere sottratto al soddisfacimento dei creditori secondo l'ordine di graduazione (artt. 2740 e 2741 c.c.)]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
