Tribunale di Ancona - Concordato minore: considerazioni in tema di presupposti perché possa trovare applicazione a fini omologativi lo strumento del cram down.

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Data di riferimento: 
17/09/2025

Tribunale di Ancona, Sez. II civ., 17 settembre 2025 (data della pronuncia) – Giudice Maria letizia Mantovani.

Concordato minore – Omologazione mediante ricorso al cram down – Interpretazione dell’art. 80, comma 3, secondo periodo, C.C. I. da privilegiarsi – Criterio e motivo sottostante.

In sede di concordato minore, con riferimento in particolare ai presupposti richiesti perché possa trovare applicazione il cram down di cui all’art. 80, comma 3, secondo periodo, C.C.I., che contempla che il giudice possa procedere all’omologazione anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione risulti determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all’art. 79, comma 1, C.C.I. e, inoltre, la proposta di soddisfacimento degli stessi sia conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione controllata, è preferibile optare per l’interpretazione letterale di quella disposizione, e dunque escludere l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 88, comma 4, C.C.I. (espressamente riservata al concordato preventivo in continuità) che prevede, tra l’altro, la sterilizzazione del voto di quei soggetti quale criterio non esclusivo di valutazione dello stesso, ma unicamente quale criterio alternativo rispetto a quello dell’adesione determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall’art. 112, comma 2, lettera d) C.C.I. Non trattandosi, come detto, di criterio di valutazione esclusivo, la sterilizzazione del voto negativo dell’amministrazione fiscale non può infatti assurgere a regola interpretativa generale applicabile a tutti i casi in cui si tratti di verificare se il concordato sia da approvare nonostante il voto negativo dell’amministrazione finanziaria e di detti enti e tale conclusione appare coerente con la finalità e la ratio del c.d. cram down costituite dal superamento di eventuali inerzie ingiustificate del creditore pubblico. Le esposte considerazioni giustificano dunque di attenersi in sede di applicazione del cram down in sede di concordato minore alla disciplina dell’art. 80 nella parte in cui richiede in particolare che l’adesione risulti determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze richieste dall’art. 79 per l’approvazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33790/CrisiImpresa?Cram-down-nel-concordato-minore

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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