Tribunale di Siena – Fallimento: istanza di insinuazione proposta dal professionista che aveva assistito il debitore nella precedente sede concordataria ed eccezione di parziale inadempimento sollevata dal curatore.

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Data di riferimento: 
18/03/2022

Tribunale di Siena, Sez. Fallimentare, 18 marzo 2022 (data della pronuncia) – Pres. Marianna Serrao, Rel. Chiara Fiamingo, Giud. Michele Moggi.

Fallimento – Professionista che aveva assistito il debitore nel richiedere l’ammissione a concordato preventivo – Accesso poi revocato per mancato versamento delle spese di procedura - Insinuazione al passivo del credito relativo al compenso a suo tempo concordato - Eccezione sollevata dal curatore – Inadempimento del professionista per non aver rilevato l’inattendibilità dell’esposizione debitoria – Aspetti riscontrabili usando la doverosa diligenza - Riduzione del corrispettivo in sede di opposizione.

Il professionista incaricato della redazione di un piano di concordato può , come da eccezione di inadempimento sollevata dal curatore con riferimento alla domanda di insinuazione al passivo dallo stesso proposta nel successivo conseguente fallimento del debitore (come dichiarato dal Tribunale per non avere il proponente provveduto, ad ammissione avvenuta, al versamento delle spese di procedura entro il termine perentorio assegnato dal Tribunale), ritenersi non aver tenuto nello svolgimento del compito affidatogli la diligenza richiesta laddove non abbia rilevato la inattendibilità delle risultanze contabili che avrebbe potuto e dovuto riscontrare eseguendo opportuni controlli, qualora non fornisca la prova di averli eseguiti, né alleghi trattarsi essersi trovato di fronte a problemi tecnici di particolare difficoltà. [nello specifico il Tribunale ha ritenuto che la voce dei debiti per mutui ipotecari (capitale e interessi) immutata per quattro bilanci, il deposito degli stessi a ridosso della presentazione della domanda di concordato da parte della società e la differenza di circa cinque milioni di euro (in più) rispetto all’esposizione debitoria indicata nel piano rappresentavano tutti aspetti che avrebbero indotto un attento professionista ad approfondire l’esattezza dei dati contabili forniti e, pertanto, in sede di opposizione allo stato passivo, in applicazione dell’art. 1460 c.c., alla luce del parziale inadempimento contrattuale imputabile al ricorrente ha ritenuto di dover ridurre il compenso a suo tempo pattuito “a forfait” tra debitore e professionista nella misura del 15%]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33796/CrisiImpresa?Inattendibilit%C3%A0-delle-scritture-contabili-e-inadempimento-del-professionista-incaricato-di-assistenza-alla-proposta-di-concordato-preventivo

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: