Corte di Cassazione (30814/2023) – Accordo di ristrutturazione ex L. 3/2012: le contestazioni in tema di ammissibilità sollevate con reclamo ex art.10, comma 6, non possono essere riproposte col reclamo avverso l’omologazione di cui all’art. 12, comma 2.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 novembre 2023, n. 30814 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Eduardo Campese.
Accordo di ristrutturazione dei debiti – Decreto di ammissione – Reclamabilità per insussistenza del requisito soggettivo e di quelli previsti dagli artt. 6, 7, 9 della L. 3/2012 – Fase dell’omologa – Proponibilità di reclami per ragioni necessariamente diverse – Per mancato raggiungimento della percentuale di adesione richiesta, in particolare – Inammissibilità dell’avanzamento in quella sede delle stesse contestazioni già sollevate col precedente reclamo – Differenza rispetto al concordato preventivo – Fondamento.
In tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ogni contestazione relativa ai presupposti di ammissibilità della procedura, che siano stati oggetto del decreto ex art. 10, comma 1, della l. n. 3 del 2012 (ratione temporis applicabile), ivi compresa la sussistenza del requisito soggettivo, va proposta in sede di reclamo previsto dal comma 6 della stessa disposizione, in considerazione delle esigenze di economia procedurale così presidiate, dovendosi escludere che a tali fini siano utilizzabili altri rimedi impugnatori, e segnatamente quello avverso l'omologazione dell'accordo, di cui al successivo art. 12, comma 2, in quanto, diversamente, la previsione di detto specifico rimedio sarebbe affatto inutile e destinata a rimanere sostanzialmente inapplicabile. (Massima Ufficiale) [ne consegue che il reclamo ex art. 12, comma 2, può esser volto solo ad investire o l’affermato raggiungimento della percentuale del 60% di adesione da parte degli aventi diritto al voto, oppure l'avvenuta omologazione pur in presenza di contestazioni sollevate in quella sede, doglianze quindi di contenuto necessariamente diverse da quelle proposte o proponibili precedentemente, ai sensi dell’art. 10, comma 6, in sede di riscontro dell’ammissibilità del ricorso a quel particolare strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento; ciò per ragioni appunto di economia procedurale e per l’impossibilità di avvalersi, sulla specifica questione in esame, dell’eventuale applicazione analogica dei princìpi dettati in materia di concordato preventivo che prevedono che nessun effetto preclusivo è ipotizzabile rispetto al riesame nel corso di quella procedura, in particolare in sede di omologazione, di questioni già decise nella fase introduttiva, ciò in quanto la legge n. 3 del 2012 non contempla un provvedimento di formale “apertura” della procedura di accordo di composizione della crisi, diversamente da quanto espressamente sancito, invece, in ambito di concordato preventivo, dall’art. 163 legge fallimentare, essendosi previsto, con riferimento quel particolare diverso istituto, soltanto che il giudice, dopo il positivo vaglio di ammissibilità della proposta con riferimento agli articoli da 7 a 9 della legge 3/2012, fissa “immediatamente” con decreto l’udienza, disponendone la comunicazione ai creditori nei luoghi e con le forme previsti dal comma 1 dell’art. 10 entro quaranta giorni prima dell’udienza]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
