Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – In presenza di prove contrarie possono risultare non decisive, nei singoli casi, ai fini dell’individuazione del COMI le presunzioni previste dall’ art. 27, comma 3, C.C.I.

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Data di riferimento: 
15/07/2025

Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civ. – Sottosez. Crisi d’Impresa, 15 luglio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Enrico Quaranta, Giud. Marta Sodano e Simona Di Rauso.

Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale – Individuazione del tribunale competenza territoriale sulla base del COMI – Utilizzabilità solo in assenza di prova contraria dei criteri presuntivi di cui all’art. 27, comma 3, C.C.I.

Al di là della specifica ipotesi declinata dall’art. 28 C.C.I. che stabilisce l’irrilevanza dello spostamento del COMI, ovvero del “centro degli interessi principali del debitore”, avvenuto nell’anno antecedente al deposito di una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale, nel senso di attribuire la competenza a decidere, in tal caso, al Tribunale della sede di provenienza, ove tuttavia non fittizia, per valorizzare correttamente il dato testuale dell’art. 2, comma 1, lettera m), C.C.I., secondo cui il “centro degli interessi principali del debitore” è il luogo ove gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi, l’operatività delle presunzioni di cui all’art. 27, comma 3, C.C.I. (alla luce delle quali tale luogo si deve considerare coincidente: a) per la persona fisica esercente attività d’impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale; b) per la persona fisica non esercente attività d’impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l’ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita e se questo non è in Italia con il Tribunale di Roma; c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d’impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante) si deve considerare non sempre funzionale all’accertamento del luogo da utilizzarsi quale criterio di collegamento per l’individuazione del giudice territorialmente competente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33789/CrisiImpresa?La-presunzione-di-coincidenza-tra-COMI-e-sede-legale-prevista-dall%E2%80%99art.-27%2C-c.-3%2C-CCII-%C3%A8-relativa-e-pu%C3%B2-essere-superata-con-prova-contraria 

[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza