Tribunale di Verona – Concordato minore: laddove la domanda di omologazione venga respinta non può aver luogo la liquidazione del compenso da parte del giudice a favore dell’OCC.

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Data di riferimento: 
19/02/2026

Tribunale di Verona, Sez. II civ., 19 febbraio 2026 (data della pronuncia) – Giudice delegato Pier Paolo Lanni.

Concordato minore – Diniego di omologazione – Liquidazione del compenso dell’OCC – Impossibilità che abbia luogo - Ragione sottostante.

In difetto dell’omologa di un procedimento di concordato minore non è prevedibile una liquidazione giudiziale del compenso spettante all’OCC per l’attività prestata fino a quel momento, ciò in quanto l’art. 81, comma 4, C.C.I. contempla che il giudice vi addivenga solo al termine dell’esecuzione che faccia seguito all’intervenuta approvazione, onde non è previsto che una tale liquidazione possa aver luogo laddove la domanda volta a pervenire all’omologazione venga respinta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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