Corte di Cassazione (3203/2026) – Fallimento: considerazioni in tema di apertura della fase contenziosa in sede di giudizio sul rendiconto approntato dal curatore.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 febbraio 2026, n. 3203 - Pres. Francesco Terrusi, Rel. Filippo D’Aquino.
Rendiconto del curatore - Presenza di contestazioni in sede di giudizio - Apertura della fase contenziosa in assenza di accordo – Mancata costituzione delle parti e mancata iscrizione a ruolo – Effetti – Sospensione del giudizio – Termine per la riassunzione applicabile, ratione temporis, nei singoli casi –Estinzione in caso di mancato rispetto.
La mancata costituzione delle parti e, conseguentemente, iscrizione a ruolo della fase contenziosa del giudizio di rendiconto entro il termine fissato dal giudice delegato, che si apre ai sensi dell’art. 116 L.F. a seguito della fissazione dell’udienza di discussione davanti al collegio ex art. 189 c.p.c. da parte dello stesso nel caso vi siano contestazione e su di esse non si raggiunga un accordo, determina ai sensi dell’art. 307, primo comma, c.p.c. una fase di quiescenza del giudizio e non l’immediata estinzione di quello che, viceversa, si verifica laddove non sia riassunto entro il termine che risulta vigente, ratione temporis, alla data di fissazione dell’udienza che ha aperto appunto la fase contenziosa [nello specifico, la Cassazione ha ritenuto corretto che la Corte d’Appello, avesse considerato tempestiva la riassunzione perché aveva avuto luogo, ai sensi del disposto dell’art. 307, primo comma, c.p.c. nella formulazione vigente anteriormente alla novella di cui all’art. 46, comma 15, lettera a), L. 69/2009. entro il termine di un anno (poi ridotto a sei e tre mesi) dal giorno in cui il G.D. aveva con decreto dato avvio alla fase, appunto, contenziosa]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
