Corte di Cassazione (34755/2025) – Ai fini dell’ammissione al passivo di un credito deve essere rigorosamente dimostrata mediante documento avente data certa la sua anteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
12/12/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 dicembre 2025, n. 34755 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Fidanzia.

Fallimento – Istanza di ammissione al passivo di credito – Necessità che ne sia dimostrata l’anteriorità rispetto all’aperura di quella procedura – Mancata produzione a tal fine di un documento avente data certa – Mera menzione di quel documento in altro atto – Insufficienza a fini probatori.

L'istituto della data certa, ai fini della opponibilità a terzi, riguarda l'atto che venga in rilievo, con giudizio di certezza, nella sua precisa, conoscibile e, dunque, completa esistenza, non essendo all'uopo sufficiente la mera menzione del suo contenuto in altro atto avente data certa. (Nella specie, la S.C. ha escluso avesse data certa il mandato professionale di avvocato il cui documento contrattuale non risultava depositato, ma soltanto menzionato nel corpo della domanda di concordato preventivo, senza neppure essere riportato integralmente). (Massima Ufficiale)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33838/CrisiImpresa?Fallimento-e-data-certa-ex-art.-2704-c.c.%3A-non-basta-la-menzione-del-documento-in-altro-atto

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: