Corte d’Appello di Lecce – Concordato semplificato: proposizione da parte del debitore di un ricorso per equa riparazione in ragione dell’eccessiva durata di una procedura fallimentare.
Corte d’Appello di Lecce, Sez. II civ., 16 ottobre 2025 - Magistrato designato Alessandra Ferraro.
Concordato semplificato – Ricorso per equa riparazione proposto dal debitore – Motivo sul quale è basato – Eccessiva durata di una procedura fallimentare – Caratteristiche di quella alle quali occorre fare riferimento.
A norma della legge 89/2001, con riferimento ad una procedura fallimentare pendente da un numero eccessivo di anni (nello specifico, più di ventotto) e ad un ricorso per equa riparazione come proposto da un creditore (nello specifico da due società in concordato semplificato da ritenersi dotate di legittimazione attiva), ai fini del computo della verifica del superamento del termine ragionevole di durata del processo, occorre considerare anche il periodo eccedente la frazione di sei mesi, e quale momento dal quale detto termine decorre e quale misura massima dell’indennizzo, occorre, quanto al primo aspetto, fare riferimento alla data di deposito della domanda di insinuazione al passivo e, quanto al secondo. all’ammontare del credito per il riconoscimento del quale è stata proposta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[circa il momento dal quale, in tema di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, decorre il termine per decidere della ragionevole durata o meno di una procedura fallimentare, cfr. in questa rivista: Cass., Sez. 2, 5 gennaio 2024, n. 324 https://www.unijuris.it/node/7506].
