Corte di Cassazione (5847/2026) – Non consistenza e durevolezza delle rimesse bancarie: fattispecie impeditiva della revocabilità dei pagamenti eseguiti, con funzione solutoria, dal soggetto poi fallito in periodo sospetto.

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Data di riferimento: 
15/03/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 marzo 2026, n. 5847 - Pres. Francesco Terrusi, Rel. Andrea Zuliani.

Fallimento – Revocabilità fallimentare di rimesse bancarie – Natura solutoria delle stesse – Presupposto tuttora richiesto – Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. b) L.F.  – Funzione meramente impeditiva del suo verificarsi - Onere della prova gravante sulla banca che voglia avvalersene.

In tema di azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie, l’art. 67, comma 3, lett. b) L. fall., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 5/2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, come tale di natura solutoria e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria.  (Principio di diritto e Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-15-marzo-2026-n-5847-pres-terrusi-est-zuliani

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34609/CrisiImpresa?Natura-solutoria-delle-rimesse-in-conto-corrente%2C-riduzione-consistente-e-durevole-e-onere-della-prova

[in tema di revocabilità in generale delle rimesse bancarie che abbiano natura solutoria, in quanto volte al pagamento di credito che afferisce a conto scoperto, e non meramente ripristinatoria del fido concesso dalla banca, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I., 07 ottobre 2010, n.20834 https://www.unijuris.it/node/901; quanto al fatto che un diverso presupposto risultasse, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005 (17.3.2005) e del successivo d.lgs. n. 5 del 2006, richiesto alla luce del disposto dell’art. 67, terzo comma, lettera b), L.F. da taluna giurisprudenza perché quelle rimesse risultassero revocabili e a proposito dal suo prescindere dal riscontro di tale loro natura, ossia dal fatto che le stesse afferissero ad un conto scoperto o solo passivo, avendo esso riguardo unicamente alla consistenza ed alla durevolezza delle stesse, cfr.: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 agosto 2023, n. 24018 https://www.unijuris.it/node/7186; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 Gennaio 2019, n. 277 https://www.unijuris.it/node/4504 e Cassazione., Sez. 1, 28 luglio 2023, n. 23095 https://www.unijuris.it/node/7210].

 

commento del dott. Giuseppe Rebecca

Revocatoria delle rimesse. Dirompenti novità  dalla Cassazione

La revocatoria  fallimentare delle rimesse bancarie  da un po’ di tempo è  decaduta di interesse, da parte degli operatori.  La riforma del 2005 l’ha indubbiamente depotenziata, se non altro  riducendo il periodo sospetto  a sei mesi, ma non per questo si tratta di fattispecie da non analizzare. In sintesi si tratta di recuperare il rientro da parte degli istituti di credito . Al di là dello scarso coordinamento tra gli articoli del Codice della Crisi ( art. 166 e 171 che hanno sostituito, con delle variazioni, gli articoli 67 e 70 della l.f.)   in pratica si revocano le rimesse che hanno ridotto l’esposizione in modo durevole, tenendo conto delle esenzioni di cui all’art.166 ( rimesse che non hanno ridotto l’esposizione in modo durevole ) . Il successivo art. 171 limita poi l’importo al rientro effettivo, sempre inferiore alla sommatoria delle rimesse, al massimo uguale; mai superiore.  Ne consegue che l’importo da revocare  è determinato dall’art.171, indipendentemente da quello che può determinare l’art. 166.La Cassazione è intervenuta nel 2025  con tre sentenze interlocutorie ( 28008,28010 e 28011) su un caso ancora regolato dagli articoli 66 e 70, ma quanto affermato ben può applicarsi anche al Codice della Crisi. Si trattava di determinare a chi spettasse provare la non revocabilità delle rimesse non durature ( ed allora anche non consistenti ). La Corte ha rinviato la decisione ad udienze pubbliche, che si sono poi tenute del 2026. Con sentenze sostanzialmente analoghe ,  n. 5847 e 5858 del 15 marzo 2026  ( la terza non ci è nota ) , nel determinare che la prova della non durevolezza spetta all’istituto di credito, e non alla procedura,  con un approfondito esame  viene anche dettato un principio di diritto. Del tutto  dirompente ; le rimesse revocabili di cui all’art. 67 l.f. sono solo quelle  solutorie, riferite quindi ad un conto scoperto o con fido revocato, anche se solo di fatto. Come ante riforma .  Grossa novità,  quindi, da nessuno avanzata da venti anni. Se si dovesse ritenere applicabile  quanto ora affermato, e noi non lo riteniamo,    ci si dovrà pur sempre coordinare con la applicazione  del successivo art.171 . Si revoca il rientro. Non pare facile mettere assieme queste due norme, che parrebbero anche contrastare tra loro. Ma in ogni caso è tutta la costruzione normativa che avrebbe bisogno di una sistemazione logica.

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: