Corte di Cassazione (5847/2026) – Non consistenza e durevolezza delle rimesse bancarie: fattispecie impeditiva della revocabilità dei pagamenti eseguiti, con funzione solutoria, dal soggetto poi fallito in periodo sospetto.

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Data di riferimento: 
15/03/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 marzo 2026, n. 5847 - Pres. Francesco Terrusi, Rel. Andrea Zuliani.

Fallimento – Revocabilità fallimentare di rimesse bancarie – Natura solutoria delle stesse – Presupposto tuttora richiesto – Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. b) L.F.  – Funzione meramente impeditiva del suo verificarsi - Onere della prova gravante sulla banca che voglia avvalersene.

In tema di azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie, l’art. 67, comma 3, lett. b) L. fall., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 5/2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, come tale di natura solutoria e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria.  (Principio di diritto e Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-15-marzo-2026-n-5847-pres-terrusi-est-zuliani

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34609/CrisiImpresa?Natura-solutoria-delle-rimesse-in-conto-corrente%2C-riduzione-consistente-e-durevole-e-onere-della-prova

[in tema di revocabilità in generale delle rimesse bancarie che abbiano natura solutoria, in quanto volte al pagamento di credito che afferisce a conto scoperto, e non meramente ripristinatoria del fido concesso dalla banca, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I., 07 ottobre 2010, n.20834 https://www.unijuris.it/node/901; quanto al fatto che un diverso presupposto risultasse, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005 (17.3.2005) e del successivo d.lgs. n. 5 del 2006, richiesto alla luce del disposto dell’art. 67, terzo comma, lettera b), L.F. da taluna giurisprudenza perché quelle rimesse risultassero revocabili e a proposito dal suo prescindere dal riscontro di tale loro natura, ossia dal fatto che le stesse afferissero ad un conto scoperto o solo passivo, avendo esso riguardo unicamente alla consistenza ed alla durevolezza delle stesse, cfr.: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 agosto 2023, n. 24018 https://www.unijuris.it/node/7186; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 Gennaio 2019, n. 277 https://www.unijuris.it/node/4504 e Cassazione., Sez. 1, 28 luglio 2023, n. 23095 https://www.unijuris.it/node/7210].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: