Tribunale di Ivrea – Esdebitazione dell’incapiente: l’ipotesi di procedure esecutive in atto risulta incompatibile, in termini di requisito oggettivo, con quella procedura, tant’è che l’art. 283 C.C.I. non la contempla.

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Data di riferimento: 
24/06/2025

Tribunale Ordinario di Ivrea, 24 giugno 2025 (data della pronuncia) – Pres. Stefania Frojo, Rel. Federica Lorenzatti, Giud. Augusto Salustri.

Esdebitazione del debitore incapiente - Necessaria coesistenza del requisito soggettivo della meritevolezza con quello oggettivo della incapienza – Incompatibilità con quella procedura dell’ipotesi di procedure esecutive in atto.

In tema di esdebitazione dell’incapiente, la meritevolezza del debitore, quale presupposto soggettivo richiesto, sussiste allorché egli non abbia pagato regolarmente le rate di un finanziamento (come riconosciutogli da una banca in ragione del suo essere stato titolare di uno stipendio all’epoca della concessione considerato adeguato) a causa del ritardo od omesso pagamento dello stesso da parte del proprio precedente datore di lavoro tanto da costringerlo a rinegoziare il finanziamento, salvo poi non riuscire ad ottemperare al pagamento delle rate di quello. Pur tuttavia, laddove il suo stipendio sia stato poi aggredito da un pignoramento mobiliare ed il terzo, creditore pignorato, abbia sempre regolarmente onorato il creditore procedente per il credito di cui all’ordinanza di assegnazione somma, quel beneficio non può venirgli, ciò nonostante, riconosciuto in quanto col requisito soggettivo di cui sopra deve sempre coesistere quello oggettivo dell’incapienza al fine del positivo vaglio che conduce all’esdebitazione. L’ipotesi di procedura esecutive in atto si deve infatti ritenere che ecceda l’istituto della esdebitazione del sovraindebitato incapiente e risulti incompatibile con la procedura di cui all’art. 283 C.C.I. tant’è che detto articolo non la contempla, ciò a differenza ad esempio, dall’ipotesi prevista dall’art. 70, comma IV, C.C.I. (omologa del piano del consumatore) la quale prevede che il Giudice possa disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ivrea-24-giugno-2025-pres-frojo-est-lorenzatti

[in tema di presupposti perché, in quel contesto. l’eventuale colpa del soggetto finanziatore, ipotesi nello specifico non ricorrente ma comunque richiamata dal Tribunale, possa automaticamente, per sé sola, incidere in termini di riscontro positivo del requisito della meritevolezza in capo al soggetto finanziato, poi rivelatosi incapiente, cfr. in questa rivista: Tribunale di Taranto, 28 febbraio 2024 https://www.unijuris.it/node/7660 e Tribunale di Bergamo, 09 aprile 2025 https://www.unijuris.it/node/8500].

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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