Tribunale di Pisa - Atti in frode che possono comportare la revoca dell’ apertura del concordato preventivo: idoneità, conosciuta dal proponente, a determinare un deficit informativo dei creditori.
Tribunale di Pisa, Sez. Procedure Concorsuali, 12 gennaio 2026 - Pres. Eleonora Polidori, Rel. Marco Zinna, Giud. Laura Pastacaldi.
Concordato preventivo – Atti in frode comportanti la revoca dell’apertura - Valenza decettiva nei confronti del ceto creditorio - Effetto del cui possibile verificarsi il proponente risulta essere consapevole – Presupposto sufficiente - Non necessità che abbia voluto si producesse.
Gli atti in frode ai creditori rilevanti ai sensi dell’art. 106 C.C.I. in quanto potenzialmente comportanti la revoca dell’apertura del concordato preventivo sono stati ricostruiti dalla giurisprudenza oramai consolidata quale categoria aperta ed atipica di atti dal contenuto e dalla natura variegata e non previamente predeterminabile, la cui cifra è caratterizzata dalla valenza decettiva nei confronti del ceto creditorio, in quanto idonei a determinare un deficit informativo nei creditori chiamati ad esprimere, a mezzo del voto, la loro valutazione in merito al progetto concordatario. L’istituto degli atti in frode, infatti, si pone quale strumento sanzionatorio, non dell’immeritevolezza del debitore in crisi – esclusa oramai da tempo dal panorama del sindacato giudiziale - bensì dell’attentato al diritto dei creditori di esprimersi sulla proposta con un consenso compiutamente informato in merito alla situazione della società concordataria, alla sua proposta di concordato ed alla cornice nella quale questa si colloca. La giurisprudenza ha, al riguardo, chiarito che gli atti in frode possono essere anche solo potenzialmente in grado di ledere il diritto dei creditori ad una compiuta informazione, non essendo richiesto che il pregiudizio si sia realmente e concretamente determinato, alterando effettivamente le determinazioni dei creditori, ed ha aggiunto che è estraneo alla nozione di atti in frode la dolosa preordinazione delle lacune informative a tale fine, essendo sufficiente la mera consapevolezza di esse. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-pisa-12-gennaio-2026-est-zinna
[cfr. in questa rivista: Cass., Sez. 1, 13 aprile 2022, n. 12115 https://www.unijuris.it/node/6269].
