Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Liquidazione controllata: considerazioni in tema di durata, in particolare minima, della procedura.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 12 settembre 2025 – Pres. Enrico Quaranta, Rel. Marta Sodano, Giud. Simona Di Rauso.
Liquidazione Controllata – Durata della procedura – Oggetto di programmazione da parte del liquidatore – Intervento del legislatore solo in termini di parametro temporale minimo – Criteri previsti.
Nell’attuale disciplina della liquidazione controllata non spetta al debitore fissarne la durata risultando la stressa piuttosto oggetto di programmazione da parte del liquidatore in maniera tale da consentire l'adeguato soddisfacimento dei creditori e delle spese di giustizia e costituendo requisito per il quale il legislatore ha fissato con l’art. 272, terzo comma, C.C.I. solo un parametro temporale minimo affinché risulti ragionevole, stabilendolo in tre anni dal momento dell’apertura della procedura, a meno che ili liquidatore non ne richieda anteriormente la chiusura non risultando un qualche attivo da distribuite ai creditori; trattasi dello arco temporale contemplato dall’art. 283 C.C.I. per verificare che non sopravvengano, al fine del riconoscimento dell’esdebitazione, ulteriori utilità a favore del sovraindebitato come risultato incapiente al momento della presentazione della domanda a tale scopo avanzata.Ciò non toglie che la durata della liquidazione possa subire un arresto anche prima in ipotesi di accesso ex art. 282 C.C.I. all'esdebitazione di diritto, tuttavia: i) con effetti solo all’esito del relativo eventuale accoglimento, ricorrendo le condizioni come previste dal comma 2., di un’istanza in tal senso con decisione irretrattabile; ii) senza che l'esdebitazione possa determinare la chiusura della liquidazione controllata, regolata dall'art. 233 C.C.I., giusto il richiamo di compatibilità contenuto nell’art. 276 C.C.I.; iii) senza che l'esdebitazione possa determinare l’interruzione delle attività esecutive del programma di liquidazione.
