Corte di Cassazione (29050/2025) – Risulta privo di causa, in quanto tale ripetibile, il pagamento eseguito da una banca a seguito dell’emissione da parte del fallito di assegni successivamente alla dichiarazione di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 novembre 2025, n. 29050 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Roberto Amatore.
Emissione di assegni da parte del fallito dopo la dichiarazione di fallimento - Inefficacia ex art. 44 L.F. - Inidoneità a estinguere il rapporto di valuta tra il fallito e i terzi - Pagamenti eseguiti dalla banca sulla base di quei titoli - Ripetibilità ex art. 2033 c.c. - Fondamento.
L'emissione di assegni effettuata dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, che sia stata dichiarata inefficace ai sensi dell'art. 44, comma 1, l.fall., non è idonea a estinguere il rapporto di valuta tra il fallito e i terzi, atteso che, risultando il mandato di pagamento inefficace, essa non può riversare a carico del fallito il pagamento, il quale, pertanto, costituisce un versamento privo di causa, come tale ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c. (Massima Ufficiale)
