Tribunale di Modena - Concordato minore in continuità: applicabilità delle regole di distribuzione previste dall’art. 84, comma 6, C.C.I. Possibile pagamento dei creditori prelatizi oltre 180 giorni dall’omologazione.
Tribunale Ordinario di Modena, Sez. III civ. e procedure concorsuali, 20 novembre 2025 (data della pronuncia) – Giudice designato Carlo Bianconi.
Concordato minore in continuità – Applicabilità delle regole di distribuzione di cui all’art. 84, comma 6, C.C.I. – Distinzione tra regime adottabile con riferimento al valore di liquidazione e con riferimento all’eccedenza.
Concordato minore – Possibile pagamento dei creditori prelatizi anche oltre 180 giorni dall’omologazione – Fondamento e presupposti necessari.
È applicabile al concordato minore in continuità (nello specifico come facente riferimento alla prosecuzione da parte del proponente dell’attività professionale di geometra), alla luce della previsione di cui all’art. 74, quarto comma, C.C.I., il disposto dell’art. 84, comma 6, C.C.I. dettato in tema di riparto del valore in sede di concordato preventivo con continuità aziendale, per cui risulta ammissibile la proposta che preveda la destinazione ai creditori della somma mensile, come derivante dalla prosecuzione dell’attività, di Euro 1.300 per la durata di cinque anni, con applicazione della regola della c.d. priorità assoluta nella distribuzione sino a concorrenza del valore di liquidazione (vale a dire dei ratei mensili fino al triennio come da previsione desumibile dalla normativa applicabile in sede liquidazione controllata) e, da lì in poi, della regola della c.d. priorità relativa (con riferimento ai ratei mensili successivi al triennio). (Pierluigi Ferrini - Riproduzione relativa)
Sempre in ragione del richiamo operato dall’art. 74, comma quarto, C.C.I., deve ritenersi che trovi applicazione anche in sede di concordato minore il disposto dell’art. 109, comma quinto, C.C.I. onde risulti possibile la previsione di una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di prelazione anche oltre il termine di centottanta giorni dall’omologazione, con conseguente necessario riconoscimento in quel caso a detti creditori, stante che il pagamento superiore a tale tempistica equivale a soddisfazione non integrale, del diritto di voto per l’intero previo inserimento degli stessi anche per la parte capiente in un’apposita classe. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in tema di rilevanza della condotta del debitore in relazione a tutte le procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 novembre 2024, n. 30538 https://www.unijuris.it/node/8140].
