Tribunale di Civitavecchia – Concordato preventivo liquidatorio di gruppo: considerazioni in tema di criticità particolari che rendono inammissibile la proposta.

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Data di riferimento: 
09/02/2026

Tribunale Ordinario di Civitavecchia, Sez. Fallimentare, 09 febbraio 2026 (data della pronuncia) – Pres. Roberta Nardone, Rel. Andrea Barzellotti, Giud. Giulia Sorrentino.

Concordato preventivo di gruppo – Autonomia soggettiva delle imprese del gruppo – Autonomia delle masse attive e passive – Riscontrata inammissibilità della proposta relativa ad una impresa che ne fa parte – Inammissibilità dell’intera proposta di gruppo. Concordato preventivo liquidatorio di gruppo – Apporto di finanza esterna – Contributo derivante dall’offerta di beni gravati da ipoteca - Non libera distribuibilità tra le società delle somme ricavate dalla vendita di quelli – Ragione sottostante.

A fronte dell’unitarietà del procedimento concorsuale di gruppo, in ragione delle disposizioni ex artt. 284 e 286 C.C.I. si deve ritenere che l’inammissibilità della proposta riguardante una delle imprese comporti (vigendo il principio inderogabile del rispetto dell’autonomia delle diverse masse attive e passive delle singole imprese del gruppo che non possono essere raggruppate in un unico dato, onde la proposta di concordato di gruppo non può, coerentemente con le previsioni di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c., contenere alcun elemento di confusione tra le stesse) l’inammissibilità dell’intera proposta concordataria del gruppo in quanto viene meno il rapporto di coordinamento della proposta e del piano concordatario tra le imprese per definire in modo coordinato e unitario lo stato di crisi e/o di insolvenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’apporto di finanza esterna prospettato dalle società del gruppo ai sensi dell’art. 84 comma 4, C.C.I. avendo le stesse optato per il ricorso ad un concordato liquidatorio non risulta, laddove tale apporto sia basato sulla liquidazione di beni ipotecati, in difformità da quanto previsto da quella disposizione, liberamente distribuibile tra le società del gruppo in quanto o a fronte dei pregiudizi trascritti e/o iscritti sugli stessi non risulta consentito alla luce del disposto dell’art. 2741 c.c. distribuire la liquidità tratta dalla loro vendita con il principio della RPR, ciò in ragione della precedenza da riconoscersi alla trascrizione ipotecaria che deve avvantaggiare nel rispetto del principio di ambulatorietà dell’ipoteca in via priorità il creditore a favore del quale aveva avuto luogo e quindi quello che risulti tale nei confronti di una specifica società facente parte del gruppo.[nello specifico il Tribunale ha concluso nel senso che la previsione di una diversa modalità di distribuzione dell’attivo derivante da finanza esterna costituiva, in presenza di altri profili di criticità, motivo per dichiarare inammissibile la proposta come formulata dalle società ricorrenti]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-civitavecchia-9-febbraio-2026-pres- alla -est-barzellotti

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34476/CrisiImpresa?Inammissibilit%C3%A0-del-concordato-preventivo-di-gruppo-per-difetto-dei-presupposti-e-per-criticit%C3%A0-della-finanza-esterna

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza