Tribunale di Milano – Concordato preventivo in continuità: necessità perché la proposta risulti ammissibile che il debitore fornisca informazioni complete circa la sua situazione e predisponga un adeguato business plan.

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Data di riferimento: 
12/02/2026

Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa, 12 febbraio 2026 (data della pronuncia) – Pres. Laura De Simone, Rel. Vincenza Agnese, Giud. Rosa Grippo.

Concordato preventivo in continuità – Necessità che la proposta contenga una completa, veritiera e trasparente informativa – Finalità di consentire un consenso informato dei creditori – Doverosa indicazione in particolare del valore di liquidazione – Finalità sottesa.

Concordato preventivo in continuità – Predisposizione di un businnes plan – Requisiti richiesti -Fondamento.

Al momento dell’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza il debitore ex art 39 C.C.I. è tenuto a rappresentare la propria attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria fornendo tutte le informazioni che consentano di adeguatamente conoscerne i dettagli e, altresì, a precisare le cause che l’hanno determinata, ciò in quanto non può non conoscere gli atti a lui imputabili ed è pertanto tenuto a rappresentarli sin da subito in modo appropriato e realistico. Si tratta di un dovere basilare e imprescindibile quale estrinsecazione del principio di buona fede di portata precettiva indicato nell’art. 4 C.C.I. in base al quale il debitore è tenuto ad illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, ciò in quanto la mancata adeguata disclosure del proprio status si traduce in un deficit informativo nei confronti dei creditori che ne può inficiare il consenso. In particolare, nel caso tale iniziativa consista, come nello specifico, nella predisposizione di un piano di concordato preventivo in continuità l’omessa determinazione del valore di liquidazione come valorizzato anche tenendo conto da subito delle eventuali azioni di responsabilità o risarcitorie esperibili in sede di liquidazione giudiziale integra violazione dei contenuti obbligatori previsti dall’art. 87, primo comma, lettere c) e h), C.C.I., ciò in quanto la sua precisa esposizione costituisce presupposto per verificare, quanto alle modalità di distribuzione dell’attivo, che la regola dell’APR risulti ex art. 84, comma 6, C.C.I. rispettata e che, complessivamente, l’accesso a quello strumento non determini, anche in considerazione di quanto contenuto al riguardo nella relazione ex art. 87, comma 3, C.C.I. dell’attestatore, alcun pregiudizio per i creditori.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto al business plan, come rappresentante l’essenza di una proposta di concordato preventivo in continuità, lo stesso non può tradursi in una mera elencazione apodittica di dati ed eventi, ma, nell'ottica di un "piano" (cioè di una visione strategica imprenditoriale fondata su prognosi attendibili, valutazioni approfondite e ponderate, scelte di investimento e disinvestimento), deve, ai sensi dell’art. 87 C.C.I., tradursi in un documento di notevole ampiezza e approfondimento, tale da consentire ai creditori (che sulla base dello stesso piano vengono a formulare la propria valutazione di convenienza e fattibilità in concreto) di acquisire tutti i dati necessari per una ricostruzione adeguata della proposta concordataria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-12-febbraio-2026-pres-de-simone-est-agnese

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34482/CrisiImpresa?Inammissibilit%C3%A0-del-concordato-in-continuit%C3%A0-per-difetti-del-piano%2C-carenza-di-disclosure-e-mancata-determinazione-del-valore-di-liquidazione

[circa tale dovere di adeguata disclosure gravante sul debitore e a proposito delle conseguenze che il mancato rispetto può determinare, potendo costituire ai sensi dell’art. 106 C.C.I. atti in frode passibili di comportare la revoca dell’ammissione a concordato preventivo, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 10 ottobre 2019, n. 25458 https://www.unijuris.it/node/5103].

 

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza