Corte di Cassazione (2241/2026) – Fallimento: presupposto affinché la banca possa avvalersi per l’ammissione al passivo di un credito derivante da rapporto di conto corrente della tecnica del “saldo zero”.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 febbraio 2026, n. 2241 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Filippo D’Aquino.
Fallimento – Credito bancario derivante da saldo di conto corrente – Insinuazione al passivo pur in assenza di tutti gli estratti conto – Possibilità che quell’istituto si avvalga della tecnica del “saldo zero” - Sussistenza in un qualche momento di un saldo a credito del correntista – Assenza di prova in tal senso da parte della curatela – Presupposto necessario.
In tema di insinuazione al passivo del credito della banca derivante dal rapporto di conto corrente, l'utilizzo della tecnica del "saldo zero" ha quale presupposto la deduzione da parte della banca creditrice che il saldo non sia mai stato a credito del correntista nei periodi antecedenti, con la conseguenza che, in tal caso, la stessa potrà avvalersi di tale strumento semplificatorio ove non sia in possesso di tutti gli estratti conto e a condizione che la curatela non abbia a sua volta dedotto il contrario in modo puntuale e sorretto dai documenti in suo possesso. (Principio di diritto e Massima Ufficiale) [La particolarità della posizione del fallimento, terzo rispetto al rapporto di conto corrente, non preclude, infatti, alla banca di avvalersi in caso di contestazione del credito, al pari che per la parte in bonis, della tecnica di azzeramento del saldo in quanto la terzietà del curatore osta solo alla operatività della presunzione di veridicità degli estratti conto. Senonché, analogamente che per il contraente in bonis dipende dal contenuto delle difese del curatore del fallimento. Ove la contestazione del curatore sia «vestita», nel senso che si deduca che, ai fini dell’ammissione al passivo del credito della banca, alla curatela risulti che il saldo del conto sia stato in un qualche momento a credito del correntista, quel principio non può operare. In questo caso spetta alla banca provare il proprio credito aliunde, anche ricorrendo alle proprie scritture contabili, agli estratti conto scalari, ovvero a prove atipiche]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-3-febbraio-2026-n-2241-pres-terrusi-est-daquino
