Corte di Cassazione (4014/2026) - Risulta riconoscibile, al di fuori del concorso, il credito del difensore di una società fallita laddove non corso di un precedente giudizio le spese non siano state distratte a suo favore.
Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 23 febbraio 2026, n. 4014 – Pres. Tania Hmeljak, Rel. Salvatore Leuzzi.
Fallimento – Inerzia della curatela nel corso di un giudizio di cassazione – Legittimazione processuale suppletiva della società fallita – Spese processuali anticipate dal suo difensore - Mancata distrazione a suo favore – Errore materiale - Riconoscibilità a suo favore in altro giudizio al di fuori del concorso – Non necessità che vengano insinuate al passivo.
In tema di fallimento, la società fallita conserva la legittimazione suppletiva e straordinaria a resistere nel giudizio di legittimità quando sia documentalmente accertata l’inerzia del curatore, nel qual caso le spese del giudizio di Cassazione anticipate dal difensore costituiscono credito estraneo al concorso e non soggetto ad accertamento al passivo, con conseguente persistenza della legittimazione del difensore a chiederne la distrazione anche dopo l’apertura della procedura. L’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione integra errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-5-23-febbraio-2026-n-4014-pres-hmeljak-est-leuzzi
[in tema di presupposto perché, in caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo possa essere legittimato ad impugnarlo, ex art. 43 L. F., cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite, 28 aprile 2023, n. 11287 https://www.unijuris.it/node/6981].
