Corte di Cassazione (1473/2026) – Termine entro il quale può essere proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte d’Appello che ha respinto il reclamo avverso l’apertura della liquidazione controllata. Decisione sulle spese.

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Data di riferimento: 
22/01/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 gennaio 2026, n. 1473 - Pres. Massimo Ferro, Rel. Filippo D’Aquino.

Sovraindebitamento – Liquidazione controllata - Rigetto dell’impugnazione avverso l’avvenuta apertura di quella procedura – Applicabilità se compatibili delle disposizioni sul procedimento unitario – Estensione di norme sulla liquidazione giudiziale – Ricorso in Cassazione - Termine di trenta giorni previsto dall’art. 15, comma 13, C.C.I. perché possa essere proposto – Perentorietà.

Liquidazione controllata - Apertura nei confronti di una società – Ricorso in cassazione dichiarato inammissibile – Spese legali e contributo unificato – Possibile condanna in solido del rappresentante legale di quella società – Fondamento.

Al procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato si applicano le disposizioni sul procedimento unitario previsto per le imprese assoggettabili a liquidazione giudiziale, stante il rinvio recettizio operato dall'art. 270, comma 5, CCII (come modificato dal decreto legislativo n. 136 del 2024) alle disposizioni di cui al titolo III, sezione II e III del Codice della crisi, in quanto compatibili. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso perché proposto nei sei mesi dalla pronuncia della sentenza impugnata invece che nei trenta giorni dalla notificazione effettuata dalla cancelleria ex art. 51, comma 13, CCII). (Massima Ufficiale)

Laddove il ricorso in Cassazione sia dichiarato inammissibile deve farsi applicazione dell’art. 51, comma 15, C.C.I. che impone al giudice in caso di mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura, di condannare il legale rappresentante al pagamento in solido con la società sia delle spese legali sia dell’ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato. La riscrittura di quella norma ad opera del D. Lgs 136/2024 non ne ha modificato infatti la sostanza, quale specificazione di un principio generale dell’ordinamento espresso nell’analoga disposizione dell’art. 94 cod. proc. civ. ed è norma applicabile anche al giudizio di legittimità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-22-gennaio-2026-n-1473-pres-ferro-est-daquino

[con riferimento in particolare alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 ottobre, 2025, n. 28483 https://www.unijuris.it/node/8758].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza