Tribunale di Verona - Esdebitazione dell’incapiente: rapporti con la liquidazione controllata e con la normativa che la regola e con quella generale in tema di esdebitazione.

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Data di riferimento: 
12/01/2026

Tribunale di Verona, Sez. II civ., 12 gennaio 2026 (data della pronuncia) – Giudice delegato Pier Paolo Lanni.

Esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 C.C.I. – Domanda di accesso – Possibilità che sia presentata personalmente dal debitore – Fondamento.

Esdebitazione dell’incapiente – Domanda di accesso – Necessità dell’instaurazione preventiva di un contraddittorio con i creditori – Motivo sottostante.

Esdebitazione dell’incapiente – Rapporto di alternatività con la liquidazione controllate – Presupposti di accesso alle due procedure – Sussistenza o meno di utilità distribuibili ai creditori – Criterio decisivo.

Esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 C.C.I. –– Disciplina generale ex art. 278 C.C.I. – Applicabilità.

Sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata come volta al rispetto in particolare dell’art. 3 Cost. e alla luce del confronto con la procedura di liquidazione controllata, si deve ritenere, al fine di evitare che ricorrano profili di irragionevolezza, che anche in sede di esdebitazione dell’incapiente sia ammissibile la presentazione di una domanda personale di accesso a quella procedura, vale a dire senza la necessità del ricorso ad una assistenza tecnica. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento ad una domanda di esdebitazione proposta da un soggetto incapiente, l’utilità dell’instaurazione preventiva di un contraddittorio con i creditori si ricava dal fatto che quelli devono, ai sensi dell’art. 283, comma 3, lettera a), C.C.I., essere indicati in apposito elenco allegato all’istanza e che un tale contradditorio assicura migliori margini all’esercizio del diritto di difesa sia al debitore che ai creditori, altrimenti limitato al reclamo proposto ex art. 283, comma 8, C.C.I., e risponde ad evidenti esigenze di economia processuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Inragione del rapporto di alternatività tra esdebitazione del sovraindebitato incapiente e liquidazione controllata, al fine di poter accedere a quella prima procedura deve essere accertata l’impossibilità di offrire una qualche utilità ai creditori ai sensi dell’art. 283, comma 1, C.C.I., ciò in quanto qualora viceversa le condizioni patrimoniali del debitore assicurano un utile distribuibile ai creditori, deve ritenersi necessario il ricorso a quella seconda procedura liquidatoria [nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che la liquidazione dell’unica autovettura di proprietà del ricorrente non avrebbe consentito di coprire le spese della liquidazione controllata, né sarebbe stata ipotizzabile un’apprensione di quote di reddito, poiché la retribuzione mensile dello stesso risultava inferiore alle spese necessarie per il mantenimento suo e della sua famiglia, onde ha ritenuto che l’accesso all’esdebitazione dell’incapiente risultasse consentito]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’estensione oggettiva dell’esdebitazione dell’incapiente deve ritenersi regolata oltre che dall’art. 283 C.C.I. dalla disciplina generale contenuta nell’art. 278 C.C.I., come riferibile a tutte le ipotesi di esdebitazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34245/CrisiImpresa?Applicabilit%C3%A0-dell%E2%80%99art.-278-CCII-nell%E2%80%99esdebitazione-dell%E2%80%99incapiente

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34237/CrisiImpresa?Esdebitazione-dell%E2%80%99incapiente-e-presenza-di-beni-del-debitore

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza