Tribunale di Nola – Concordato semplificato e altre procedure di risoluzione della crisi: possibilità che il riconoscimento di misure cautelari produca l’effetto di sopperire alla intervenuta durata massima delle misure protettive.
Tribunale Ordinario di Nola, Sez. II civ., Ufficio procedure concorsuali, 24 ottobre 2025 (data della pronuncia) – Giudice designato Rosa Paduano,
Concordato semplificato – Rapporto tra misure protettive e cautelari – Possibile continuità funzionale della tutela tra le prime e le seconde - Differenza in termini durata.
Secondo la definizione fornita dall'articolo 2, lettera p) C.C. I., le misure protettive servono a preservare il buon andamento delle trattative al fine di evitare che iniziative individuali dei creditori possano impedire il buon esito delle iniziative assunte per l'accesso ad una delle procedure (come nello specifico, con riferimento ad una procedura di concordato semplificato, una misura consistente nell'inibire al locatore di risolvere il contratto di locazione commerciale di un immobile quando comporti la necessità di disporre di un bene essenziale perchè il piano proposto possa trovare attuazione) di risoluzione della crisi e dell'insolvenza alternative alla liquidazione giudiziale; per esse è previsto ex art 8 C.C.I. un termine di durata massima di 12 mesi ma ciò non comporta che la protezione che garantiscono da quel momento venga in ogni caso meno, potendo a ciò sopperire il riconoscimento ex art. 54, primo comma, C.C.I. di misure cautelari dello stesso tipo, stante che le stesse, avendo per scopo, ai sensi della lettera q) del predetto art. 2 C.C.I, di assicurare provvisoriamente, mediante protezione del patrimonio, l'attuabilità delle sentenze di omologazione, possono, laddove abbiano, come possibile, il medesimo contenuto di quelle protettive, consentire il prolungamento della tutela da quelle precedentemente garantita, colmando così lo spazio temporale che residua fino alla pubblicazione di quelle decisioni o fino all’apertura della procedura cui si sia fatto ricorso, ciò non essendo per esse previsto alcun termine di durata, ma cessando di produrre effetti ex art 55, comma 2, C.C.I. in coincidenza di detti eventi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
