Tribunale di Milano - Le somme accantonate in sede di concordato preventivo a favore di creditori irreperibili, se non riscosse o reclamate entro cinque anni dalla definizione del procedimento sono acquisite al Fondo Unico Giustizia.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
24/06/2025

Tribunale di Milano, Sez. Crisi d’Impresa, 24 giugno 2025 (data della pronuncia) – Giudice delegato Sergio Rossetti.

Concordato preventivo – Somme accantonate per creditori irreperibili non riscosse o reclamate –– Decorso di inque anni dalla definizione del procedimento – Acquisizione da parte del Fondo Unico Giustizia - Svincolo a favore della società debitrice o di altri – Inammissibilità.

Stante che in sede di concordato preventivo non trova applicazione il disposto dell’art. 117 L.F., come previsto per il riparto finale in sede fallimentare, in mancanza di una previsione specifica, le somme accantonate in quel contesto a favore di creditori irreperibili, se non riscosse o reclamate entro cinque anni dalla definizione del procedimento sono acquisite al Fondo Unico Giustizia ai sensi dell’art. 61, comma 2-bis, D.L. 143/2008, onde non può trovare accoglimento l’istanza proposta in via principale dalla società debitrice volta a che siano svincolate a suo favore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33860/CrisiImpresa?Concordato-preventivo%3A-%C3%A8-possibile-richiedere-lo-svincolo-delle-somme-accantonate-per-i-creditori-irreperibili%3F

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: