Tribunale di Catania – Fallimento: considerazioni in tema di insinuazione al passivo in privilegio del credito spettante a un professionista a titolo di compenso come fissato in misura forfettaria in sede di conferimento di un mandato di assistenza.
Tribunale di Catania, Sez. IV civ. – Procedure concorsuali, 21 ottobre 2025 – Pres. Mariano Sciacca, Rel. Fabio Letterio Ciraolo, Giud. Alessandro Laurino.
Contratto d’opera professionale – Previsione di un compenso forfettario – Attività svolta prima del fallimento della mandante – Insinuazione al passivo del credito – Dedotto inadempimento da parte della procedura – Mancata ammissione in assenza di concrete prove in merito alle prestazioni eseguite – Necessaria conformità al mandato come conferito.
Fallimento – Credito professionale – Ammissione al passivo in privilegio – Necessaria indicazione del titolo di privilegio in sede di insinuazione – Inammissibilità della formulazione solo in sede di opposizione.
Fallimento – Credito professionale – Insinuazione al passivo anche delle spese – Non riconoscibilità di quelle consistenti nel compenso al difensore – Ragione sottostante.
Nel contratto d’opera professionale la predeterminazione in sede contrattuale del compenso in via forfettaria può implicare la dispensa del professionista in sede di insinuazione al passivo dalla esposizione specifica dell’attività compiuta e delle spese sostenute ma non consente allo stesso di conseguire il compenso medesimo qualora nessuna prestazione sia stata eseguita o sia stata eseguita in modo apprezzabile in considerazione del contenuto del mandato conferitogli. L’incontestabilità del compenso pattuito non è infatti più tale quando venga dedotto da parte della procedura l'inadempimento del professionista, non sorgendo in assenza di adeguati riscontri probatori il diritto al compenso dal mero incarico professionale (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nel giudizio di insinuazione al passivo fallimentare di un credito (nello specifico di un professionista per l’attività precedentemente svolta a favore del fallito), l’indicazione del titolo del privilegio (nello specifico quello ex art. 2751 bis, n.2 c.c.) costituisce parte integrante della causa petendi della domanda, la cui mancata indicazione determina la degradazione del credito a chirografario; né la specificazione o introduzione del titolo di prelazione per la prima volta in sede di opposizione, in quanto domanda nuova, risulta ammissibile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di ammissione allo stato passivo fallimentare, il creditore ha diritto di insinuarsi anche per le spese vive sostenute per la presentazione della relativa domanda che risultino in concreto indispensabili, restando invece escluse quelle relative ai compensi spettanti al difensore, come nella specie, giacché l’insinuazione può sempre essere richiesta dalla parte personalmente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[quanto al fatto che, ove il contratto sia soggetto alla forma scritta ad substantiam, l'assenza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto implica che il creditore non possa far valere nei confronti del fallimento mediante istanza di insinuazione al passivo alcun diritto di credito che si fondi sul detto titolo negoziale, fr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 dicembre 2022, n. 36602 https://www.unijuris.it/node/6690; quanto al fatto che la circostanza che ad una procedura di concordato preventivo omologata abbia fatto seguito a distanza tempo [nello specifico tre anni] la dichiarazione di fallimento non costituisce motivo sufficiente perché al professionista che ha assistito la società fallita nel corso della procedura minore non venga riconosciuto l'intero compenso che le parti al momento del conferimento dell'incarico avevano pattuito: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 gennaio 2023, n. 281 https://www.unijuris.it/node/6701; con riferimento in particolare alla seconda massima: Cassazione civile, sez. I, 08 novembre 2019, n. 28962 https://www.unijuris.it/node/4960].
